Cassazione Penale, Sentenza n. 36283/2022 del 26/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza per rapina aggravata (art. 628 c.p.) sostenendo che era contestata una unica rapina: la minaccia e la sottrazione sarebbero state unitarie e, nonostante la presenza di due persone offese, non sussisterebbe pluralità di reati né la continuazione fra più rapine. Parallelamente, la difesa ha proposto il ricorso con un difensore non abilitato al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori, circostanza rilevata dalla Corte
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto da difensore privo dei requisiti per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori (art. 613 c.p.p.). Ha inoltre rilevato che alcune doglianze risultavano manifestamente infondate. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità)
Norme richiamate
Norma che definisce il reato di rapina aggravata, oggetto della pronuncia; la qualificazione del fatto è stata ritenuta fondata dai giudici di merito
Norma sulla continuazione tra più delitti: il ricorrente contestava l'applicazione dell'aumento per continuazione ritenendo l'azione unitaria; la Corte tuttavia non ha esaminato il merito del motivo per via dell'inammissibilità del ricorso
Norma che rende inammissibile l'impugnazione proposta da difensore non abilitato al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori: la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile sulla base di questa disposizione
Consente la condanna del ricorrente al pagamento di una somma a favore della cassa delle ammende quando l'inammissibilità dipende da colpa o negligenza: applicata dalla Corte per disporre il versamento di euro 3.000
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
Giurisprudenza citata in relazione ai profili di colpa utili alla quantificazione della sanzione pecuniaria peculiare (cassa delle ammende) in caso di inammissibilità dell'impugnazione
Massime di principio
- Un ricorso in cassazione è inammissibile se proposto da un difensore non abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori (art. 613 c.p.p.); verificare sempre l'abilitazione dell'avvocato prima di impugnare
- La presenza di più persone offese non determina automaticamente plurime rapine: occorre valutare se la minaccia e la sottrazione siano state unitariamente poste in essere oppure consistano in atti distinti e separati giustificanti il concorso di reati o la continuazione
- Il motivo che deduca errore nell'applicazione della continuazione (art. 81 c.p.) richiede una ricostruzione fattuale precisa: se la condotta è unitaria la continuazione non opera; se invece gli episodi sono distinti nel tempo o nell'azione, la continuazione può essere legittima
- Se il ricorso viene dichiarato inammissibile per vizi procedurali della difesa, il merito delle doglianze può rimanere inesaminato; ciò comporta rischio di condanna alle spese e, se sussiste colpa, di pagamento a favore della cassa delle ammende
- Per evitare l'inammissibilità, il difensore deve essere abilitato e il ricorso deve essere formato rispettando i requisiti formali; in caso di dubbio valutare tempestivamente la regolarizzazione o il ricorso per nullità/irregolarità
- Nella fase di valutazione preventiva del ricorso, considerare la fondatezza sostanziale dei motivi: motivi manifestamente infondati possono aggravare le conseguenze economiche in caso di inammissibilità o rigetto
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