Cassazione Penale, Sentenza n. 34996/2025 del 27/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 28/05/2025 che, in sede di rinvio dopo annullamento della Corte, ha rigettato la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere (disposta il 7/10/2022) con gli arresti domiciliari. Al ricorrente sono contestati i delitti di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) e di estorsione aggravata; la difesa ha dedotto che dichiarazioni dibattimentali di collaboratori e operatori di polizia attenuerebbero il quadro indiziario e che non esisterebbe un coinvolgimento netto del ricorrente nei fatti estorsivi
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondato il motivo: la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. per il reato di cui all'art. 416-bis non è stata superata dalla difesa. Le dichiarazioni dei collaboratori non hanno introdotto elementi nuovi tali da recidere i legami con l'organizzazione o da mutare il quadro indiziario; il mero decorso del tempo o contestazioni generiche non sono sufficienti. Conseguentemente il provvedimento di custodia è confermato e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali
Norme richiamate
Il reato, per la sua natura associativa e permanente, giustifica la presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere per i soggetti gravemente indiziati, salvo prova contraria
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Stabilisce la 'doppia' presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere per i delitti indicati (tra cui 416-bis); la presunzione può essere superata solo con prova concreta, non con mere allegazioni o dal solo decorso del tempo
Norma procedurale che consente il ricorso per cassazione contro le ordinanze cautelari; il controllo della Cassazione è di legittimità e motivazione, non di rinnovata valutazione piena degli elementi indiziari
Giurisprudenza della Corte Costituzionale
Corte Cost. n. 121 del 2020; n. 265 del 2010; n. 57 del 2013; n. 48 del 2015; n. 136 del 2017
La Corte Costituzionale ha ritenuto giustificata la presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere per il delitto di 416-bis, per la gravità e la pericolosità intrinseca della condotta, e ha escluso censure di illegittimità costituzionale sulla presunzione in relazione a tale reato
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. 5, n. 35848 del 11/06/2018; Sez. 5, n. 35847 del 11/06/2018; Sez. 1, n. 23113 del 19/10/2018; Sez. 1, n. 24135 del 10/05/2019; Sez. 5, n. 4321 del 18/12/2020; Sez. 5, n. 91 del 01/12/2020; Sez. 5, n. 33139 del 28/09/2020; Sez. 5, n. 26371 del 24/07/2020; Sez. 1, n. 21900 del 07/05/2021; Sez. 4, n. 29237 del 11/06/2025
Costante giurisprudenza di legittimità chiarisce che la presunzione ex art. 275, comma 3, c.p.p. può essere superata solo con prova della rescissione dei legami associativi o con elementi circostanziali concreti; il mero decorso del tempo è neutro se non accompagnato da fatti nuovi
Massime di principio
- Per i reati di 416-bis la custodia cautelare in carcere gode di una presunzione di adeguatezza che la difesa può superare solo con prove concrete di recisione dei legami con l'organizzazione; non è sufficiente contestare genericamente le fonti di prova
- Il decorso del tempo, se non accompagnato da elementi nuovi e concreti che dimostrino l'attenuazione del pericolo o la recisione dei rapporti associativi, è in sé neutro e non basta a giustificare la sostituzione della misura
- In sede di Cassazione il sindacato è principalmente di legittimità e motivazione: non è possibile ottenere una rinnovata valutazione probatoria piena, salvo vizi motivazionali o violazioni di legge nel provvedimento impugnato
- Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia possono essere decisive solo se introducono fatti nuovi, coerenti e idonei a modificare il quadro indiziario; è necessario che la difesa confronti esplicitamente tali dichiarazioni con la motivazione del giudice e dimostri in che modo recidono i legami associativi
- Per una efficace istanza di sostituzione della misura cautelare conviene produrre elementi probatori concreti di dissociazione (es. dichiarazioni formali di distacco, elementi comprovanti assenza di contatti con affiliati, documentazione che dimostri attività lecite e stabile radicamento sociale) e argomentare punto per punto rispetto alla motivazione del giudice
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