Cassazione Penale, Ordinanza n. 21567/2026 del 11/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 9 maggio 2025. Dal testo emerge che i motivi di doglianza erano due: il primo chiedeva l'applicazione di una causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. (richiamata nel testo in forma imprecisa come "causa Ci cod. i,Den."), mentre il secondo lamentava vizi motivazionali sulla valutazione della prova/tenuta del fatto, ma la censura è stata ritenuta generica. La Corte rileva che tali questioni erano già state adeguatamente vagliate e disattese dal giudice di merito con argomentazioni immuni da vizi, richiamando le pagine 1, 2 e 3 della motivazione della sentenza impugnata. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile e al ricorrente sono state conseguentemente poste le spese processuali e una somma alla Cassa delle ammende, in assenza di elementi per escludere la colpa nella proposizione dell'impugnazione inammissibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo, relativo alla causa di non punibilità, non fosse fondato e che il secondo motivo fosse generico, limitandosi a contestazioni di merito già esaminate e correttamente respinte dalla Corte territoriale con motivazione adeguata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata evocata dal ricorrente, ma la Corte ha ritenuto che il motivo fosse infondato o comunque non specificamente confrontato con la motivazione della sentenza di merito.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti assente la colpa nella proposizione dell'impugnazione inammissibile.
Corte cost. n. 186 del 2000
Viene richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende non si applica se il ricorso è stato proposto senza colpa.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso che invochi la particolare tenuità del fatto deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e non può risolversi in una mera riproposizione della richiesta già esaminata in appello.
- Le censure in cassazione che si limitino a contestare in modo generico la valutazione del fatto o della prova, senza individuare un effettivo vizio logico o giuridico della motivazione, sono inammissibili.
- Quando il giudice di merito abbia già dato conto in modo congruo delle ragioni per cui esclude la particolare tenuità del fatto o respinge le contestazioni difensive, la Cassazione non può sostituire una nuova valutazione di merito.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
Come è indicizzato
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