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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11133/2026 del 24/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha rigettato la richiesta di revoca della custodia cautelare in carcere. Deduce: (1) inosservanza di legge in relazione all'art. 275, commi 2 e 2‑bis c.p.p., sostenendo che la pena inflitta (1 anno e 4 mesi) è inferiore al limite triennale previsto dal comma 2‑bis e dunque non giustifica la permanenza in carcere; (2) apparente insufficiente motivazione sulle esigenze cautelari, lamentando che il Tribunale ha motivato il rigetto con mere considerazioni sulla pervicacia e incapacità d'autocontrollo senza valutare adeguatamente la minore gravità della condotta, la protrazione della custodia e l'effetto deterrente già prodotto dalla detenzione, né ha considerato con sufficiente dettaglio eventuali misure alternative.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato, con rilievo assorbente, il primo motivo: ha interpretato il comma 2‑bis dell'art. 275 c.p.p. nel senso che il limite dei tre anni opera non solo in fase di applicazione della misura, ma anche in corso di esecuzione e all'esito della inflizione della pena; essendo la pena inflitta inferiore a tre anni e non ricorrendo le eccezioni previste dalla norma, la custodia cautelare non poteva essere mantenuta. Non essendovi adeguata motivazione circa l'inadeguatezza di ogni altra misura (e non risultando domicilio idoneo allo stato), la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Firenze per nuovo esame, con indicazione di valutare concretamente la possibilità di misure alternative o la modulazione di presidi cautelari, anche alla luce del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 89 c.p.

Norme richiamate

  • art. 275 c.p.p., commi 2 e 2‑bis

    «Non può essere applicata la misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena. Salvo quanto previsto dal comma 3 e ferma restando l’applicabilità degli articoli 276, comma 1‑ter, e 280, comma 3, non può applicarsi la misura della custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni. (...)»

    La Corte interpreta il divieto come regola di proporzionalità applicabile non solo in sede di adozione originaria della misura, ma anche in corso di esecuzione e all'esito della inflizione della pena: se sopravviene una sentenza (anche non definitiva) con pena detentiva inferiore a tre anni, la custodia non può essere mantenuta salvo le eccezioni previste dalla norma.

  • art. 89 c.p. (attenuante: vizio parziale di mente)

    L'attenuante è stata riconosciuta in primo grado e riduce il bilancio sanzionatorio; la Corte invita il giudice di merito a considerarla nell'adeguamento delle esigenze cautelari e nella ricerca di misure alternative alla custodia.

  • art. 61, comma 1, n. 2 e n. 10 c.p.

    Richiamate come aggravanti considerate nel giudizio di primo grado; nella motivazione di merito erano state conteggiate ma il riconoscimento dell'attenuante ha neutralizzato tali aggravanti nel complesso della pena inflitta.

  • art. 309, comma 7 c.p.p.

    Norma richiamata per la competenza del giudice al quale viene rinviato il procedimento dopo l'annullamento dell'ordinanza.

  • art. 284, comma 1 c.p.p. e artt. 276, 280 c.p.p. (riferimenti normativi)

    Citati nel contesto delle esclusioni e dei limiti all'applicabilità della custodia in carcere e della possibilità di valutare altre misure; la Corte richiama l'obbligo di motivare l'inadeguatezza di misure meno afflittive e la individuazione dei luoghi d'esecuzione previsti dall'art. 284.

Massime di principio

  • Il limite dei tre anni previsto dall'art. 275, comma 2‑bis c.p.p. va interpretato come criterio di proporzionalità applicabile anche in corso di esecuzione della misura: se a seguito di sentenza (anche non definitiva) la pena detentiva risulta inferiore a tre anni, la custodia cautelare non può essere mantenuta salvo le eccezioni previste dalla norma.
  • Le eccezioni al divieto (elenco di reati gravi indicati dal comma 2‑bis, indisponibilità di luoghi per gli arresti domiciliari, inadeguatezza di ogni altra misura) devono essere specificamente valutate e adeguatamente motivate dal giudice che dispone o proroga la custodia.
  • Il riconoscimento di attenuanti che incidono sul quantum di pena (es. vizio parziale di mente ex art. 89 c.p.) è elemento rilevante nella rivalutazione delle esigenze cautelari e può giustificare la modulazione della misura cautelare verso soluzioni meno afflittive.
  • Il giudice di merito è tenuto a verificare concretamente e documentare la impossibilità di applicare misure alternative (es. mancanza di domicilio idoneo) e, in mancanza di adeguata motivazione, la decisione di mantenere la custodia può essere annullata in sede di legittimità.
  • La proroga o la permanenza della custodia non può fondarsi su valutazioni meramente emulative o generiche di pericolosità: occorre un rigoroso bilanciamento tra gravità del fatto, sanzione prevedibile/irea, e adeguatezza delle misure cautelari.

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