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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20370/2023 del 12/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Imputazione di minacce gravi (capo a) e di interruzione di pubblico servizio (capo b). Il ricorrente impugnava: 1) la sussistenza del reato di interruzione di pubblico servizio, sostenendo che la vittima (dott.ssa Aloisi) aveva comunque completato le visite senza ritardi; 2) la mancata sussistenza della portata intimidatoria e della gravità delle espressioni contestate per il reato di minaccia; 3) vizi motivazionali e violazione di legge per il diniego delle circostanze attenuanti generiche; 4) mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.; 5) mancato esame della richiesta di sospensione condizionale della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile in tutti i motivi per manifesta infondatezza e/o assenza di specificità. In particolare: primo motivo (interruzione di pubblico servizio) ritenuto infondato poiché i giudici di merito hanno accertato un'apprezzabile alterazione del funzionamento del servizio (interruzione di circa un'ora e mezza-due) e le allegazioni del ricorrente erano asserzioni generiche non confutanti; secondo motivo (minacce) respinto perché la gravità e l'efficacia intimidatoria delle condotte (anche non solo verbali, es. calcio alla sedia, simulazione di caduta) sono state correttamente valutate con il criterio medio e in relazione alle circostanze concrete; terzo motivo (attenuanti generiche) inammissibile per genericità e perché il diniego è motivato in modo non manifestamente illogico; quarto motivo (art. 131-bis) inammissibile per assenza di specificità e mancato confronto motivato con la sentenza impugnata; quinto motivo (sospensione condizionale) inammissibile perché non specificamente e adeguatamente dedotto in appello. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 340 cod. pen.

    Per la configurabilità del reato di interruzione di pubblico servizio è necessario che il turbamento della regolarità abbia comportato un'apprezzabile alterazione del funzionamento dell'ufficio o del servizio, anche se temporanea; tale accertamento spetta ai giudici di merito e richiede elementi specifici.

  • art. 612 cod. pen.

    La minaccia si valuta con criterio medio e rispetto alle concrete circostanze: non è richiesta l'effettiva intimidazione della vittima, è sufficiente l'idoneità potenziale della condotta ad incidere sulla libertà morale della vittima; la prospettazione del male può essere anche implicita o simbolica e va valutata nel contesto complessivo.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Si tratta della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la sua applicazione deve essere dedotta e motivata con specificità in ricorso (o nei gradi precedenti) per poter essere esaminata.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti formali del ricorso per cassazione richiamati: il ricorso deve rispettare i limiti di specificità e chiarezza richiesti dalle norme di dettaglio sulle impugnazioni.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    In caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso la Corte può condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con l. 18/12/2020, n. 176, art. 23 comma 8

    Norma procedurale richiamata per la trasmissione delle conclusioni scritte del Pubblico Ministero nel procedimento di cassazione (contesto procedurale relativo alle conclusioni scritte).

Massime di principio

  • Per il reato di interruzione di pubblico servizio (art. 340 c.p.) è necessario provare un'apprezzabile alterazione del funzionamento del servizio: valutazioni del merito sulla durata e sull'effetto del turbamento sono decisive e difficilmente sindacabili in Cassazione se adeguatamente motivate.
  • Per la configurazione della minaccia (art. 612 c.p.) non è richiesto che la vittima sia effettivamente stata intimorita; rileva l'idoneità potenziale della condotta, valutata con criterio medio e rispetto alle circostanze concrete (anche gesti e comportamenti non verbali possono concorrere a costituire la minaccia).
  • I motivi di ricorso devono essere specifici e documentati: deduzioni generiche o assertive, prive di puntuali richiami probatori o di confronto motivato con la decisione impugnata, sono normalmente inammissibili per manifesta infondatezza o carenza di specificità.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche deve essere motivato in modo non manifestamente illogico; il giudice di merito non è obbligato ad enucleare tutti gli elementi favorevoli, purché indichi quelli ritenuti decisivi.
  • Richieste di applicazione di cause di non punibilità (es. art. 131-bis) o della sospensione condizionale della pena vanno formulate e argomentate specificamente nei precedenti gradi di giudizio; deduzioni episodiche o vaghe possono precluderne l'esame in Cassazione.
  • La dichiarazione di inammissibilità comporta conseguenze economiche per il ricorrente (spese processuali e contributo alla Cassa delle ammende) ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; ciò rende rilevante valutare attentamente la fondatezza e la specificità delle doglianze prima del ricorso in Cassazione.

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