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Cassazione Penale, Ordinanza n. 37868/2025 del 20/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

L'imputata ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del Tribunale che l'aveva dichiarata non punibile per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. in relazione ai reati contestati di cui agli artt. 474 e 648 c.p. L'unico motivo dedotto riguardava la violazione degli artt. 468 e 190 c.p.p. e il vizio di motivazione per la mancata assunzione di una prova ritenuta decisiva: il Tribunale aveva revocato l'ammissione dell'unico testimone indicato dalla difesa, affermando l'esaustività dell'istruttoria, nonostante la difesa sostenesse che proprio quel testimone avrebbe dovuto riferire su un documento fattura acquisito dal giudice e che la deposizione fosse utile a dimostrare l'estraneità della ricorrente ai fatti, almeno sul piano dell'elemento soggettivo. La parte civile ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; il Pubblico Ministero ha chiesto l'inammissibilità.

La decisione

La Corte non è entrata nel merito delle doglianze sulla prova e sulla motivazione, ma ha ritenuto preliminarmente che la sentenza impugnata fosse appellabile, poiché la declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. non equivale ad assoluzione ed è impugnabile con appello ai sensi dell'art. 593, comma 2, c.p.p. Ha inoltre affermato che il ricorso, contenendo anche censure di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., non poteva essere proposto per saltum in cassazione. Perciò ha disposto la conversione del ricorso in appello e la trasmissione degli atti al Tribunale di L'Aquila per il giudizio.

Norme richiamate

  • art. 474 c.p.

    richiamato come uno dei reati contestati all'imputata; il testo non specifica oltre

  • art. 648 c.p.

    richiamato come uno dei reati contestati all'imputata; il testo non specifica oltre

  • art. 131-bis c.p.

    la sentenza di non punibilità per particolare tenuità del fatto è qualificata come declaratoria di non punibilità, non come assoluzione, ed è impugnabile con appello

  • art. 468 c.p.p.

    invocato dalla difesa come norma violata per la revoca del testimone ammesso

  • art. 190 c.p.p.

    invocato dalla difesa come norma violata per la revoca del testimone ammesso e il diritto alla prova

  • art. 178, lett. c), c.p.p.

    richiamato dalla difesa quale norma che sanzionerebbe la nullità dell'ordinanza di revoca del testimone per violazione del diritto di difesa

  • art. 568, comma 5, c.p.p.

    impone al giudice dell'impugnazione di verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento e la voluntas impugnationis, prescindendo dalla qualificazione data dalla parte

  • art. 593, comma 2, c.p.p.

    la declaratoria di non punibilità ex art. 131-bis c.p. è considerata sentenza appellabile

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    la deduzione di vizi di motivazione impedisce il ricorso per saltum in cassazione

  • art. 569, comma 3, c.p.p.

    il ricorso per cassazione proposto contro sentenza appellabile va convertito in appello

  • art. 3, comma 1, lett. f-bis), d.P.R. 313/2002

    menzionato per evidenziare l'iscrizione nel casellario giudiziale della pronuncia ex art. 131-bis c.p.

  • art. 651-bis c.p.p.

    richiamato per sottolineare gli effetti preclusivi e potenzialmente pregiudizievoli della declaratoria di non punibilità nei giudizi civili e amministrativi

Massime di principio

  • La sentenza che dichiara la non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. è una pronuncia impugnabile con appello, perché non costituisce assoluzione tecnica ma lascia fermo l'accertamento storico e giuridico del fatto-reato.
  • Quando un provvedimento è impugnato con un mezzo diverso da quello previsto, il giudice deve verificare l'ammissibilità oggettiva dell'impugnazione e la volontà di impugnare, poi trasmettere gli atti al giudice competente secondo il mezzo corretto.
  • Il ricorso per cassazione non è proponibile per saltum se contiene censure che richiedono la valutazione del vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.; in tale caso, la via corretta è l'appello.
  • La declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto non equivale a una formula assolutoria nel merito: presuppone che il fatto sia astrattamente e concretamente integrato, ma punibile non risulti necessario per la minima offensività dell'illecito.
  • La presenza di una declaratoria ex art. 131-bis c.p. può incidere su interessi concreti dell'imputato, anche per gli effetti nel casellario e nei giudizi civili e amministrativi, rafforzando l'interesse ad impugnare.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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