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Cassazione Penale, Ordinanza n. 37833/2025 del 20/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (Corte)

La controversia

La sentenza di appello di Milano aveva preso atto della rinuncia ai motivi di appello sulla responsabilità per alcuni imputati e aveva applicato loro la pena concordata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. Avverso tale decisione tutti gli imputati proponevano ricorso per cassazione. Per la posizione di uno di essi, il ricorso deduceva la carenza di motivazione sulla quantificazione della pena inflitta. Per gli altri tre ricorrenti, il Collegio rilevava che i ricorsi non erano definibili de plano e disponeva la trasmissione del fascicolo per nuovo esame preliminare, non essendo possibile procedere senza formalità.

La decisione

La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di uno degli imputati, ritenendo non consentite le censure attinenti alla determinazione della pena che non si traducano in illegalità della sanzione. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. Quanto agli altri tre ricorsi, la Corte non li decide nel merito e ordina la separazione delle relative posizioni, con formazione di autonomo fascicolo e trasmissione all'ufficio spoglio sezionale per nuovo esame preliminare.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Nel concordato in appello il ricorso per cassazione è ammissibile solo per doglianze sulla formazione della volontà di aderire al concordato, sul consenso del pubblico ministero e sul contenuto difforme della decisione; non lo è per censure su motivi rinunciati o sulla mera quantificazione della pena, salvo il caso di sanzione illegale.

  • art. 129 c.p.p.

    La mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. è indicata come doglianza non proponibile nel ricorso avverso sentenza ex art. 599-bis c.p.p.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione avverso una sentenza resa a seguito di concordato in appello, sono deducibili solo vizi che attengono alla validità del consenso al concordato, al consenso del pubblico ministero o alla difformità della pronuncia rispetto all'accordo; non possono essere riproposti i motivi di appello ai quali la parte ha rinunciato.
  • Le censure sulla quantificazione della pena sono inammissibili quando non denunciano un'illegalità della sanzione, cioè una pena fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge.
  • La doglianza relativa alla mancata valutazione delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è compatibile con il ricorso contro una decisione emessa ex art. 599-bis c.p.p., se non nei limiti consentiti dalla disciplina del concordato in appello.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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