Cassazione Penale, Ordinanza n. 37844/2025 del 20/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello aveva definito il giudizio con sentenza resa all'esito di concordato in appello ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., determinando la pena in anni cinque, mesi sei e giorni dieci di reclusione ed euro 1.067,00 di multa. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto che la Corte territoriale avrebbe omesso di verificare la sussistenza di una causa di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. in relazione ai delitti ascritti; con il secondo ha censurato il trattamento sanzionatorio, lamentando carenza di motivazione sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e sul mancato contenimento della pena nel minimo edittale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, nel giudizio definito con concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., siano deducibili solo questioni attinenti alla formazione della volontà della parte di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero e alla difformità della decisione rispetto al contenuto concordato; sono invece inammissibili le doglianze sui motivi rinunciati, sulla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. e sui vizi della determinazione della pena che non si traducano in illegalità della sanzione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Nel procedimento definito con concordato in appello, il ricorso per cassazione è ammissibile solo per censure inerenti alla formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero e alla difformità della pronuncia rispetto all'accordo.
La mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è deducibile con ricorso avverso la sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., secondo l'orientamento richiamato dalla Corte.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
Viene richiamata a fondamento della valutazione dei profili di colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità e della conseguente sanzione pecuniaria.
Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170
La pronuncia è richiamata come precedente conforme sul perimetro dei motivi deducibili in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p.
Massime di principio
- Nel giudizio definito con concordato in appello, il ricorso per cassazione ha un oggetto fortemente limitato: possono essere dedotti soltanto vizi relativi alla volontà di aderire all'accordo, al consenso del pubblico ministero e alla corrispondenza tra accordo e decisione giudiziale.
- Non sono deducibili, contro la sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., censure che mirino a rimettere in discussione motivi rinunciati, la mancata verifica di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. o il giudizio discrezionale sul trattamento sanzionatorio, salvo che la pena sia illegale.
- La doglianza sulla pena è scrutinabile in cassazione solo se la sanzione risulti fuori dai limiti legali o diversa da quella prevista dalla legge; una critica alla motivazione sulla quantificazione della pena, di per sé, è inammissibile nel concordato in appello.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, ove ravvisabile colpa nella proposizione del ricorso, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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