Cassazione Penale, Ordinanza n. 37854/2025 del 20/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto l'impugnazione non proponibile come ricorso per cassazione, perché avverso il provvedimento che rigetta la richiesta di applicazione di misura cautelare è esperibile il solo appello cautelare ex art. 310 c.p.p. Ha quindi riqualificato il ricorso come appello cautelare e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Palermo per l'ulteriore corso.
Esito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
Nel procedimento cautelare a carico di un indagato per evasione, il GIP di Trapani ha convalidato l'arresto ma ha negato la misura cautelare richiesta dal pubblico ministero, ritenendo ostativa l'applicazione dell'art. 275, comma 2-bis, c.p.p. perché il reato contestato è punito con pena inferiore al limite che preclude la custodia cautelare quando è prevedibile una pena detentiva non superiore a tre anni. Il pubblico ministero ha impugnato direttamente con ricorso per cassazione deducendo violazione di legge, sostenendo che l'art. 275, comma 2-bis, c.p.p. non sarebbe applicabile nei casi di arresto in flagranza e che l'art. 391, comma 5, c.p.p. consentirebbe comunque l'applicazione della custodia in carcere anche oltre i limiti di cui agli artt. 274, comma 1, lett. c), e 280 c.p.p.
Norme richiamate
delitto di cui all’art. 385, comma 1, cod. proc. pen.
richiamato come reato oggetto dell'arresto convalidato; dal testo emerge che si tratta di evasione
la misura cautelare non può essere applicata qualora sia prevedibile che, all’esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni
richiamato dal GIP come limite ostativo all'applicazione della misura cautelare richiesta
legittima l’applicazione della misura della custodia in carcere anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'art. 274, comma 1, lett. c) e 280, cod. proc. pen.
richiamato dal ricorrente a sostegno dell'asserita applicabilità della custodia in caso di arresto in flagranza
indicato come rimedio esperibile contro il provvedimento di rigetto della richiesta di misura cautelare
il ricorso immediato per cassazione ... può essere proposto soltanto contro le ordinanze che dispongono una misura coercitiva e solo nel caso di violazione di legge
delimita l'ammissibilità del ricorso immediato per cassazione alle sole ordinanze applicative di una misura coercitiva e per violazione di legge
contro i provvedimenti concernenti lo status libertatis non altrimenti impugnabili
richiamato per affermare che il ricorso per cassazione immediato è residuale rispetto ai provvedimenti sullo status libertatis non altrimenti impugnabili
Massime di principio
- Avverso l'ordinanza che rigetta la richiesta del pubblico ministero di applicazione di una misura cautelare personale non è esperibile il ricorso immediato per cassazione; il rimedio corretto è l'appello cautelare ex art. 310 c.p.p.
- Il ricorso immediato per cassazione in materia cautelare personale è ammesso solo contro ordinanze che dispongono una misura coercitiva, nei limiti e per i motivi previsti dall'art. 311, comma 2, c.p.p., non potendo essere utilizzato per impugnare un diniego di misura.
- Quando l'impugnazione è proposta con un rimedio non consentito, la Corte può riqualificarla nel mezzo di gravame corretto, se ne ricorrono i presupposti, disponendo la trasmissione degli atti al giudice competente per l'ulteriore corso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 20 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 37790/2025 del 20/11/2025
- ordinanza_penale · 20 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 37824/2025 del 20/11/2025
- ordinanza_penale · 20 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 37825/2025 del 20/11/2025
- ordinanza_penale · 20 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 37833/2025 del 20/11/2025
- ordinanza_penale · 20 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 37844/2025 del 20/11/2025
- ordinanza_penale · 20 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 37867/2025 del 20/11/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →