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Cassazione Penale, Ordinanza n. 37824/2025 del 20/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Un imputato, pendente dinanzi al Tribunale di Pescara un procedimento per esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose e appropriazione indebita, ha chiesto la rimessione del processo ex art. 45 c.p.p., deducendo l'esistenza di una grave situazione locale idonea a turbare il regolare svolgimento del giudizio. A suo dire, il clima ambientale sarebbe stato segnato da una supina accondiscendenza degli organi giudicanti rispetto alle iniziative del pubblico ministero e dalla pendenza di un procedimento penale a carico del Procuratore della Repubblica presso lo stesso ufficio, collegato a vicende che riguardavano un suo assistito. La seconda sezione, ritenuta la richiesta inammissibile, ha rimesso alle Sezioni Unite il solo contrasto sulla conseguenza economica dell'esito negativo dell'istanza: se, cioè, in caso di rigetto o inammissibilità della richiesta di rimessione, debba disporsi anche la condanna della parte privata alle spese processuali. Il Procuratore generale ha sostenuto che tale condanna debba esserci, richiamando la disciplina generale delle impugnazioni e l'art. 616 c.p.p.; la difesa ha invece sostenuto la non assimilabilità della richiesta di rimessione a un'impugnazione e l'assenza di base normativa per porre le spese a carico dell'istante.

La decisione

Le Sezioni Unite hanno dichiarato inammissibile la richiesta di rimessione nel merito, perché l'istante non aveva allegato una situazione esterna al processo idonea a integrare una grave situazione locale o un legittimo sospetto di parzialità dell'ufficio giudiziario; gli eventi richiamati erano meri passaggi processuali sfavorevoli o vicende prive di dimostrata connessione con il procedimento principale. Risolto anche il contrasto interpretativo, la Corte ha affermato che alla declaratoria di inammissibilità o di rigetto della richiesta di rimessione non segue la condanna della parte istante al pagamento delle spese processuali. La decisione finale chiude dunque con il rigetto/inammissibilità della richiesta e con l'esclusione delle spese a carico dell'istante.

Norme richiamate

  • art. 45 cod. proc. pen.

    disciplina la rimessione del processo, rimedio eccezionale attivabile in presenza di grave situazione locale o legittimo sospetto.

  • art. 46 cod. proc. pen.

    regola forma della richiesta e provvedimenti del giudice di merito; la Corte richiama la competenza inderogabile e il carattere della "richiesta" come atto distinto dal ricorso.

  • art. 47 cod. proc. pen.

    disciplina gli effetti della richiesta, in particolare la sospensione del giudizio di merito.

  • art. 48 cod. proc. pen.

    prevede il procedimento davanti alla Cassazione con forme camerali, decisione con ordinanza e facoltà di irrogare una somma alla Cassa delle ammende; non contiene previsione sulle spese processuali.

  • art. 49 cod. proc. pen.

    prevede la reiterabilità della rimessione solo in presenza di nuovi e differenti presupposti.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    la sua disciplina sulle spese e sulla somma alla Cassa delle ammende è ritenuta non estensibile alla richiesta di rimessione, perché riferita ai ricorsi e ai giudizi di impugnazione.

  • art. 535 cod. proc. pen.

    richiamato come regola del giudizio di merito, secondo cui la sentenza di condanna pone le spese processuali a carico del condannato.

  • art. 111 Cost.

    evocato come presidio del principio di terzietà e imparzialità del giudice, richiamato anche a fondamento della funzione della rimessione.

  • art. 6 CEDU

    richiamato per il principio del tribunale costituito per legge e dell'imparzialità del giudice.

  • art. 12 preleggi

    richiamato per il criterio interpretativo primario del dato letterale, che non può essere superato se la norma è chiara.

  • art. 121 c.p.p.

    richiamato per consentire al pubblico ministero di presentare memorie nel procedimento di rimessione.

  • art. 127 c.p.p.

    richiamato come forma procedimentale camerale del giudizio di rimessione.

  • art. 571, comma 1, c.p.p.

    richiamato da Sez. U Aiello per escludere l'assimilazione della rimessione ai rimedi impugnatori disciplinati per il ricorso personale dell'imputato.

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    richiamato per affermare che la disciplina del ricorso per cassazione non si applica alla richiesta di rimessione.

  • art. 592 c.p.p.

    richiamato nei precedenti sul riesame per fondare la condanna alle spese nei giudizi di impugnazione, ma ritenuto non applicabile alla rimessione.

Massime di principio

  • La richiesta di rimessione del processo è un istituto eccezionale e di stretta interpretazione: può essere accolta solo se è allegata e dimostrata una grave situazione locale esterna alla dialettica processuale, tale da incidere concretamente sulla libertà di determinazione delle parti o da fondare un legittimo sospetto sulla imparzialità dell'intero ufficio giudiziario.
  • Per integrare i presupposti della rimessione non bastano contestazioni sul contenuto dei provvedimenti adottati nel processo, né la mera lamentela di eventi processuali sfavorevoli o di asserite ingiustizie del rinvio a giudizio.
  • Il legittimo sospetto non coincide con una generica sfiducia soggettiva nella decisione del giudice, ma richiede un ragionevole dubbio oggettivo che la situazione locale possa compromettere la neutralità dell'organo giudicante.
  • La richiesta di rimessione non ha natura di mezzo di impugnazione: è un rimedio autonomo fondato sulla deduzione di fatti esterni al processo e non sulla critica di un precedente provvedimento.
  • Alla declaratoria di inammissibilità o di rigetto della richiesta di rimessione non si applica automaticamente la disciplina sulle spese prevista per i ricorsi per cassazione; in assenza di una previsione espressa, non può farsi ricorso all'analogia con l'art. 616 c.p.p.
  • La presenza, nel procedimento di rimessione, di una disciplina speciale e autosufficiente esclude l'estensione delle regole generali delle impugnazioni, salvo espresso richiamo normativo.
  • Nel giudizio di rimessione la Corte di cassazione opera come giudice anche del fatto, potendo acquisire informazioni e valutare la sussistenza concreta della grave situazione locale; tale peculiarità conferma l'eterogeneità dell'istituto rispetto al ricorso per cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

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