Cassazione Penale, Ordinanza n. 37790/2025 del 20/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della corte di appello che, definito il giudizio con concordato ex art. 599-bis c.p.p., aveva rideterminato la pena concordata in due anni di reclusione. Con l'unico motivo di ricorso ha denunciato vizio di motivazione per la mancata concessione della sospensione condizionale della pena, sostenendo che tale beneficio facesse parte della proposta di concordato. Dal testo emerge che il ricorso riguardava dunque un asserito scostamento rispetto al contenuto dell'accordo sul trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la condanna inflitta era conforme a quanto concordato tra le parti e che la censura sulla sospensione condizionale non trovava riscontro nel verbale di udienza di appello, nel quale risultava concordata soltanto la pena di due anni di reclusione. Ha quindi affermato che, nel concordato in appello, sono deducibili in cassazione soltanto i motivi relativi alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero o al contenuto difforme della decisione rispetto all'accordo, mentre restano inammissibili le doglianze su motivi rinunciati o su vizi della determinazione della pena che non si traducano in illegalità della sanzione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 4.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
norma che disciplina il concordato in appello; la sentenza pronunciata ex art. 599-bis è ricorribile per cassazione solo nei limiti dei motivi relativi alla volontà di aderire all'accordo, al consenso del pubblico ministero e alla difformità della pronuncia rispetto al concordato.
richiamato come parametro di doglianza non deducibile nel caso di concordato in appello quando il motivo sia stato rinunciato.
consente di dichiarare l'inammissibilità senza formalità di procedura.
circa la riduzione della pena per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, richiamate nel concordato sanzionatorio.
richiamato nel testo come base procedurale del concordato in appello e della sentenza impugnata.
Massime di principio
- Nel concordato in appello, il ricorso per cassazione è ammissibile solo per vizi che incidano sulla formazione del consenso, sul consenso del pubblico ministero o sulla corrispondenza tra accordo e decisione del giudice; non è invece consentito riproporre motivi rinunciati.
- Le censure relative al trattamento sanzionatorio sono inammissibili se non deducono una vera illegalità della pena, cioè una pena fuori dai limiti di legge o diversa da quella prevista dall'ordinamento.
- Quando il verbale di udienza dà conto in modo chiaro del contenuto dell'accordo, la parte non può in cassazione sostenere un contenuto diverso del concordato se tale difformità non risulta dagli atti richiamati dalla decisione.
- L'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata senza formalità di procedura nei casi previsti dalla legge, con conseguente condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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