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Cassazione Penale, Ordinanza n. 37825/2025 del 20/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, tratto a giudizio davanti al Tribunale di Verona per il reato di cui all'art. 4 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, ha chiesto la rimessione del processo ad altro ufficio giudiziario ex art. 45 c.p.p., deducendo l'esistenza di una grave situazione locale estranea alla dialettica processuale. A fondamento dell'istanza ha richiamato un episodio verificatosi in udienza dibattimentale di primo grado: il pubblico ministero aveva chiesto la trasmissione degli atti al proprio Ufficio per valutare il comportamento del difensore che si era opposto alle domande del giudice ritenute nocive; la vicenda era stata poi pubblicamente criticata da organismi forensi e penalistici come attacco all'avvocatura. Secondo il richiedente, ciò avrebbe creato un clima di tensione e ostilità tale da impedire la prosecuzione del processo dinanzi al Tribunale di Verona in condizioni di imparzialità e serenità. Nel giudizio di legittimità era emerso inoltre il problema se, in caso di rigetto o inammissibilità della richiesta di rimessione, dovesse essere posta a carico della parte privata anche la condanna alle spese processuali. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile la richiesta e condannarsi l'imputato al pagamento della somma di euro 5.000 alla Cassa delle ammende.

La decisione

Le Sezioni Unite hanno dichiarato inammissibile la richiesta di rimessione perché proposta senza i presupposti dell'art. 45 c.p.p.: non era stata notificata alla persona offesa Agenzia delle Entrate, in violazione dell'art. 46 c.p.p., e comunque non erano stati dedotti fatti idonei a integrare una grave situazione locale o un legittimo sospetto sulla imparzialità dell'ufficio giudiziario. Sul punto di diritto controverso, la Corte ha composto il contrasto affermando che alla declaratoria di inammissibilità o al rigetto della richiesta di rimessione non consegue la condanna della parte istante al pagamento delle spese processuali. Tuttavia, ai sensi dell'art. 48, comma 6, c.p.p., ha disposto a carico dell'istante il versamento di euro 4.000 alla Cassa delle ammende, ritenuti i profili di colpa emergenti dall'istanza.

Norme richiamate

  • art. 4 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Norma incriminatrice del reato per cui l'imputato era processato a Verona; il testo non chiarisce ulteriormente la condotta specifica contestata.

  • art. 45 c.p.p.

    Disciplina la rimessione del processo in presenza di gravi situazioni locali o di legittimo sospetto; istituto eccezionale che deroga al giudice naturale precostituito per legge.

  • art. 46 c.p.p.

    Stabilisce le forme della richiesta di rimessione, la notifica alle altre parti e la sanzione di inammissibilità per inosservanza delle forme e dei termini.

  • art. 47 c.p.p.

    Regola gli effetti della richiesta di rimessione, in particolare la sospensione del giudizio di merito.

  • art. 48 c.p.p.

    Regola il procedimento davanti alla Corte di cassazione, da svolgersi nelle forme dell'art. 127 c.p.p., e consente la condanna facoltativa al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende; non prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto o inammissibilità della richiesta.

  • art. 49 c.p.p.

    Prevede la reiterabilità della rimessione in presenza di nuovi e diversi presupposti.

  • art. 616 c.p.p.

    È norma relativa alle impugnazioni in cassazione; la Corte esclude che sia applicabile per analogia alla richiesta di rimessione, perché quest'ultima non ha natura di ricorso/impugnazione.

  • art. 617 c.p.p.

    Citato solo nel riferimento sistematico al giudizio di cassazione; nessuna specifica interpretazione autonoma emerge dal testo.

  • art. 127 c.p.p.

    Richiamato dall'art. 48 c.p.p. come forma camerale del procedimento dinanzi alla Corte di cassazione sulla rimessione.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato come fondamento costituzionale del principio di terzietà e imparzialità del giudice e del giusto processo.

  • art. 6, par. 1, CEDU

    Richiamato per il principio del tribunale costituito per legge e del processo equo davanti a giudice indipendente e imparziale.

  • art. 46, comma 1, c.p.p.

    La richiesta deve essere notificata entro sette giorni alle altre parti.

  • art. 46, comma 4, c.p.p.

    L'inosservanza delle forme e dei termini previsti dai commi 1 e 2 è causa di inammissibilità della richiesta.

  • art. 48, comma 6, c.p.p.

    Prevede solo la possibile condanna al pagamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, non anche le spese processuali.

Massime di principio

  • La richiesta di rimessione del processo ex artt. 45 ss. c.p.p. è un rimedio eccezionale, distinto dal ricorso per cassazione e non assimilabile a un mezzo di impugnazione; perciò non le si applica automaticamente la disciplina generale delle impugnazioni, incluso l'art. 616 c.p.p.
  • La declaratoria di inammissibilità della richiesta di rimessione per violazione delle forme e dei termini di cui all'art. 46 c.p.p. richiede anche la notifica alla persona offesa, intesa come parte in senso sostanziale, se portatrice di un interesse a opporsi alla sottrazione del processo al giudice naturale.
  • Ai fini della rimessione non bastano mere patologie interne al processo o condotte processuali isolate: è necessario che esse si inseriscano in una grave situazione locale esterna alla dialettica processuale, capace di incidere concretamente sulla imparzialità dell'ufficio giudiziario o sulla libertà di determinazione dei partecipanti al processo.
  • Il 'legittimo sospetto' presuppone una situazione locale oggettivamente grave che induca un ragionevole dubbio sull'imparzialità o serenità del giudice, inteso come ufficio giudiziario nel suo complesso, non il solo singolo magistrato.
  • In caso di rigetto o inammissibilità della richiesta di rimessione, la conseguenza economica prevista dal codice è soltanto l'eventuale condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende ex art. 48, comma 6, c.p.p., mentre non è dovuta la condanna alle spese processuali.
  • Quando la Cassazione è investita di una competenza funzionale non derivante da un ricorso impugnatorio, le regole proprie delle impugnazioni non si estendono in via analogica se il testo del sottosistema normativo è completo e autosufficiente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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