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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34086/2025 del 24/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (privati)

La controversia

Due medici specializzandi avevano citato in giudizio varie amministrazioni statali, tra cui la Presidenza del Consiglio dei ministri, per ottenere il ristoro del danno derivante dal mancato recepimento delle direttive comunitarie e dalla conseguente mancata fruizione della borsa di studio spettante agli specializzandi. Nei gradi di merito era stata dichiarata tardiva la costituzione delle amministrazioni convenute, con conseguente inammissibilità dell'eccezione di prescrizione da esse proposta, perché il termine per costituirsi, calcolato a ritroso, era scaduto di sabato e doveva quindi essere anticipato al venerdì precedente. La Presidenza del Consiglio ha impugnato la decisione con un solo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 155 c.p.c. e degli artt. 24 e 111 Cost., sostenendo che l'interpretazione seguita dalla corte di merito sarebbe contraria al dato letterale e sistematico della norma e lederebbe il diritto di difesa del convenuto, poiché ridurrebbe di un giorno il tempo utile per la costituzione tempestiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione di merito che aveva considerato tardiva la costituzione dell'amministrazione nel caso di termine a ritroso scadente di sabato, applicando la disciplina dell'art. 155 c.p.c. anche ai termini calcolati a ritroso. La Corte ha valorizzato il proprio recente precedente n. 23634/2025, affermando che la proroga al giorno precedente non festivo opera anche per i termini a ritroso e non determina una lesione del diritto di difesa del convenuto. Conseguentemente, è rimasta ferma l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione. Il ricorso è stato respinto con condanna della ricorrente alle spese e al pagamento di una somma ex art. 96, terzo comma, c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 155 c.p.c.

    la disciplina della proroga per scadenza in giorno festivo o di sabato si applica anche ai termini da calcolarsi a ritroso; se la scadenza cade di sabato, l'ultimo giorno utile è il venerdì precedente.

  • art. 166 c.p.c.

    richiamato solo per individuare il termine di costituzione del convenuto nel giudizio ordinario di cognizione.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per il procedimento accelerato di definizione in camera di consiglio e per la proposta di inammissibilità poi non seguita nella decisione finale.

  • art. 153 c.p.c.

    evocato come strumento idoneo a gestire eventuali problemi difensivi derivanti dalla conoscibilità dell'atto nel giorno successivo alla proroga del termine.

  • art. 391 c.p.c.

    richiamato incidentalmente in relazione alla possibile rinuncia al ricorso prima dell'adunanza collegiale.

  • art. 96 c.p.c.

    usato per la condanna della ricorrente al pagamento di una somma equitativamente determinata per lite temeraria o comunque sanzione processuale.

  • art. 24 Cost.

    invocato dalla ricorrente a sostegno della tesi secondo cui la proroga del termine a ritroso al venerdì comprimerebbe il diritto di difesa, ma la censura è stata respinta.

  • art. 111 Cost.

    invocato dalla ricorrente insieme all'art. 24 Cost. per contestare la soluzione adottata dal giudice di merito, senza accoglimento.

  • art. 16-bis D.L. n. 179/2012

    richiamato a conferma della disciplina del deposito telematico e della sua compatibilità con l'applicazione dell'art. 155 c.p.c. ai termini a ritroso.

Massime di principio

  • La disciplina della proroga dei termini processuali prevista dall'art. 155 c.p.c. si applica anche ai termini da computarsi a ritroso: se la scadenza cade di sabato o in giorno festivo, il termine è anticipato al giorno precedente non festivo.
  • Nei termini a ritroso, l'anticipazione della scadenza non viola il diritto di difesa del convenuto, perché il termine di costituzione è posto a tutela della controparte, che deve poter conoscere le difese avversarie per tempo utile.
  • La conoscibilità telematica dell'atto depositato non esclude la proroga del termine a ritroso, poiché il criterio decisivo resta quello della disciplina processuale dei termini e della tutela della parte che deve prendere cognizione dell'atto.
  • Eventuali disfunzioni difensive dovute al momento di visibilità dell'atto possono essere affrontate, se del caso, con gli strumenti processuali di rimessione in termini o analoghi rimedi previsti dall'ordinamento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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