Cassazione Penale, Sentenza n. 16701/2026 del 11/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di appello lamentando violazione di legge e vizio di motivazione: a) la Corte territoriale avrebbe motivato in modo meramente assertivo e svincolato dalle emergenze probatorie rispetto alla configurazione del reato previsto dall'art. 13, comma 13-bis, T.U. imm.; b) la Corte non avrebbe considerato la mancata acquisizione del nullaosta all'espulsione da parte dell'autorità giudiziaria presso la quale pendeva un altro procedimento a carico del ricorrente, deducendo che tale mancanza avrebbe imposto l'annullamento della sentenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che la censura si limitasse a un riesame del merito (vietato in sede di legittimità) e che la decisione di merito fosse logicamente coerente e saldamente ancorata alle risultanze processuali: gli agenti di polizia avevano identificato il ricorrente in violazione del divieto di reingresso e lo stesso ricorrente aveva ammesso il rientro. Inoltre la Corte ha stabilito che il nullaosta invocato dalla difesa non era necessario, posto che l'espulsione disposta dal Magistrato di sorveglianza ai sensi dell'art. 16 T.U. imm. costituisce un diritto del soggetto che ne ricorre le condizioni e non è subordinata al nullaosta. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende (pari a tremila euro, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 13, comma 13-bis, d.lgs. 26 luglio 1998, n. 286 (T.U. imm.)
La norma punisce il reingresso nel territorio dello Stato dopo l'espulsione; la Corte di merito ha correttamente ritenuto integrata la fattispecie sulla base degli accertamenti di polizia e dell'ammissione del ricorrente.
art. 16, comma 6, d.lgs. 26 luglio 1998, n. 286 (T.U. imm.)
Interpretata nel senso che l'espulsione disposta dal magistrato di sorveglianza come sanzione sostitutiva costituisce un provvedimento motivato, senza formalità e senza che sia richiesto un nullaosta; lo straniero che ne ricorre le condizioni ha un diritto all'espulsione.
art. 99, terzo comma, cod. pen.
Richiamato come riferimento per la determinazione della pena in relazione alla fattispecie contestata.
Norma invocata per imporre al ricorrente il versamento alla Cassa delle ammende in caso di ricorso ritenuto inammissibile e manifestamente infondato.
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 10752 del 18/02/2009, Gega, Rv. 242895 - 01
Principio secondo cui lo straniero che soddisfa le condizioni per la sanzione sostitutiva dell'espulsione ha un diritto all'espulsione e può proporre ricorso avverso il diniego; richiamata per sostenere che il nullaosta non era necessario nel caso di specie.
Massime di principio
- In Cassazione non è possibile ottenere un riesame del merito: il ricorso deve indicare violazioni di legge o vizi specifici delle regole inferenziali che hanno portato alla decisione; lagnanze meramente motivazionali sono inammissibili.
- Quando l'espulsione è disposta come sanzione sostitutiva dal magistrato di sorveglianza (art. 16 T.U. imm.) e ricorrono le condizioni di legge, lo straniero ha un diritto all'espulsione e non è necessario il nullaosta di un’altra autorità giudiziaria salvo che la norma espressamente lo richieda.
- Le ammissioni del ricorrente (es. dichiarazioni di essere rientrato) e gli accertamenti di polizia immediati costituiscono elementi di fatto di solido valore probatorio la cui valutazione resta rimessa al giudice di merito e non al giudice di legittimità.
- La mancata acquisizione di documenti amministrativi o autorizzazioni (es. nullaosta) può integrare motivo di annullamento solo se la normativa che regola la specifica tipologia di provvedimento ne prevede l'obbligatorietà; non basta una generica deduzione di incompletezza.
- Ricorsi manifestamente infondati possono comportare condanna alle spese e sanzioni (versamento alla Cassa delle ammende) ai sensi delle norme processuali.
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