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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03438/2026 del 28/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., il giudice aveva applicato all'imputato la pena di anni uno e mesi otto di reclusione ed euro 4.000 di multa per il reato di detenzione/spaccio di stupefacenti, ritenendo la recidiva contestata e il vincolo della continuazione interna tra i fatti oggetto del procedimento e la continuazione esterna con fatti già giudicati in precedente sentenza. L'imputato ricorreva per cassazione deducendo un solo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 133 c.p., assumendo che il giudice non avesse motivato sulla congruità della pena e sulla sua determinazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che, nei casi di patteggiamento proposti dopo il 3 agosto 2017, l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. consente il ricorso per cassazione solo per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La censura proposta riguardava invece la congruità e la commisurazione della pena, cioè un profilo diverso dall'illegalità in senso stretto; pertanto era estranea ai motivi tassativi ammissibili. Conseguentemente l'imputato è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    su richiesta concorde delle parti

    base del patteggiamento, cioè dell'applicazione della pena su richiesta delle parti

  • art. 606, comma 1, lett. b) e c), c.p.p.

    norma invocata dal ricorrente per denunciare violazione di legge e vizio di motivazione

  • art. 133 c.p.

    richiamato dal ricorrente come parametro per contestare la congruità della pena; la Corte distingue tale profilo dall'illegalità della pena

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    nel patteggiamento consente il ricorso per cassazione solo per motivi tassativi: volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza

  • art. 1, comma 51, l. n. 103 del 2017

    ha introdotto la disciplina dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., applicabile ai procedimenti con richiesta di patteggiamento successiva al 3 agosto 2017

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la trattazione camerale non partecipata e la declaratoria di inammissibilità senza formalità di rito

  • art. 616 c.p.p.

    richiamato per la condanna alle spese e per la sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990

    reato oggetto della sentenza di patteggiamento

  • art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017

    consente di aumentare oltre il massimo la somma dovuta alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso

  • Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000

    richiamata per giustificare l'applicazione della sanzione pecuniaria solo quando il ricorrente versi in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

Massime di principio

  • Nel rito di patteggiamento successivo al 3 agosto 2017 il ricorso per cassazione è ammesso solo nei casi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni censura diversa è inammissibile.
  • La doglianza sulla mera congruità o commisurazione della pena, anche se formulata come violazione dell'art. 133 c.p., non coincide con l'"illegalità della pena" e quindi non è deducibile in cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta.
  • L'illegalità della pena, ai fini dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., ricorre solo quando la sanzione sia non prevista dall'ordinamento oppure ecceda, per specie o quantità, il limite legale; restano esclusi i profili di bilanciamento, diminuzione o valutazione discrezionale del trattamento sanzionatorio.
  • Quando il ricorso è inammissibile nel patteggiamento, la Corte può provvedere in camera di consiglio non partecipata e condannare il ricorrente alle spese processuali nonché al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, se non vi è assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniRiti alternativi
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiInutilizzabilità della prova

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