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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1231/2024 del 10/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Idrizai ha chiesto misure alternative alla detenzione (detenzione domiciliare e semilibertà) e, in particolare, l'affidamento in prova al servizio sociale rispetto alla pena di 3 anni e 6 mesi per reati di detenzione, trasporto e vendita di stupefacenti. Il Tribunale di Sorveglianza ha respinto l'istanza di affidamento nel merito perché l'interessato, residente in Albania con permesso di soggiorno greco, aveva eletto domicilio presso il difensore ma non aveva fornito un domicilio effettivo o l'indicazione di un ambiente di inserimento (attività lavorativa, legami familiari/amicali) e non aveva depositato la documentazione richiesta nei termini; ciò ha impedito di individuare l'UEPE competente e di svolgere l'indagine sociale necessaria per valutare la prognosi di affidabilità. In Cassazione il ricorrente ha censurato la decisione sotto vari profili processuali e di fatto (eccesso di potere per mancata acquisizione dell'indagine UEPE, impropria qualificazione di mancata indicazione del domicilio, possibilità di depositare documenti fino a 5 giorni prima dell'udienza). Il PG ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per essere fondato su motivi generici, aspecifici e manifestamente infondati. Ha ritenuto che il Tribunale di Sorveglianza non abbia dichiarato l'inammissibilità dell'istanza ma l'abbia rigettata nel merito sulla base di argomentazioni concrete cui il ricorrente non si è confrontato. È stata inoltre ritenuta manifesta l'infondatezza delle doglianze relative al mancato deposito documentale nei termini e al mancato svolgimento dell'indagine UEPE, richiamando la consolidata giurisprudenza secondo cui l'affidamento in prova richiede la continua reperibilità e l'indicazione della residenza e dell'ambiente di inserimento. Conseguentemente la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 677 c.p.p., comma 2-bis

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla corretta elezione di domicilio; la Corte evidenzia che il Tribunale non ha ritenuto l'istanza inammissibile per l'elezione di domicilio presso il difensore ma l'ha rigettata nel merito per carenza di elementi probatori e di un domicilio effettivo

  • art. 656 c.p.p., commi 5 e 6

    Prevede le indicazioni e la documentazione necessarie per le istanze di misure alternative e la possibilità di integrazione documentale; la Corte osserva che la difesa non ha depositato la documentazione nei termini (non l'ha depositata 5 giorni prima dell'udienza) e che la carenza di residenza/ambiente di inserimento ostacola la valutazione dell'affidamento

  • art. 666 c.p.p., comma 5

    Attribuisce ai servizi sociali (UEPE) la possibilità di fornire notizie e relazioni ai fini della valutazione; la decisione sottolinea che, in mancanza di un domicilio effettivo indicato, non è possibile individuare l'UEPE competente per svolgere l'indagine sociale

  • art. 47 comma 2 e art. 72 comma 2 lett. b) ord. pen. in relazione all'art. 179 c.p.p.

    Richiamati dal ricorrente per sostenere obblighi procedurali relativi all'esame delle istanze e all'acquisizione di informazioni; la Corte ritiene infondate le doglianze che prospettano un obbligo del Tribunale di nominare d'ufficio l'UEPE laddove manchino elementi essenziali posti dalla normativa per l'ammissione al beneficio

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che consente la condanna al pagamento di somme per ricorsi manifestamente infondati; applicata dalla Corte per condannare il ricorrente al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende

  • Giurisprudenza consolidata (Cass. Sez. 1, n. 22442 del 17/01/2019, Falbo)

    Riferimento giurisprudenziale secondo cui l'affidamento in prova al servizio sociale richiede la continua reperibilità e l'indicazione della residenza e dell'ambiente di inserimento; la Corte lo richiama come principio decisivo per il caso

  • Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata a supporto della possibilità di irrogare sanzioni pecuniarie per ricorsi infondati o colposi; utilizzata come riferimento per la valutazione della colpa nella dichiarazione di inammissibilità

Massime di principio

  • Per ottenere l'affidamento in prova al servizio sociale è essenziale indicare una residenza effettiva e l'ambiente di inserimento (lavoro, famiglia, sostegno sociale): l'assenza di tali elementi impedisce l'individuazione dell'UEPE competente e rende impossibile valutare la prognosi di affidabilità
  • La documentazione richiesta a corredo dell'istanza deve essere depositata nei termini previsti (salvo diverse disposizioni); il deposito tardivo in udienza può essere considerato inammissibile o indurre il rigetto dell'istanza
  • L'elezione di domicilio presso il difensore non sostituisce l'indicazione di un domicilio effettivo utile per l'esecuzione della misura alternativa e per il controllo del servizio sociale
  • Il Tribunale può rigettare l'istanza nel merito quando manchino elementi oggettivi che consentano di effettuare l'indagine sociale e formulare una prognosi di rieducazione; in tali casi i rimedi in Cassazione sono limitati se il ricorso non affronta specificamente le ragioni di fatto e di diritto espresse dal primo giudice
  • Ricorsi formulati con motivi generici o che non confrontano le argomentazioni del giudice di merito sono a rischio di dichiarazione di inammissibilità e possono comportare condanne al pagamento di spese e somme a titolo di ammende

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