Cassazione Penale, Sentenza n. 38023/2023 del 18/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello de L'Aquila del 19/09/2022, che ha rideterminato la pena per il reato di ricettazione. Con unico motivo deduce la nullità della sentenza di primo grado per violazione delle norme processuali: il Tribunale avrebbe deliberato la sentenza nell'udienza del 15/01/2021 dando atto che l'imputato fosse "libero e assente", mentre la difesa aveva depositato memorie e allegati che, secondo il ricorrente, documentavano che lo stesso si trovava ristretto agli arresti domiciliari per altra causa (con ordine di esecuzione emesso il 12/11/2020 e periodo detentivo dal 05/09/2019 al 14/07/2023). Il ricorrente sostiene che la restrizione integri un impedimento legittimo che imponeva il rinvio dell'udienza e la traduzione dell'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, ai fini dell'impedimento per arresti domiciliari, occorra che lo stato detentivo sia "documentato" o "comunicato" al giudice procedente in modo tempestivo; nel caso di specie la difesa non fornì una comunicazione formale al verbale dell'udienza e i documenti prodotti non dimostravano con certezza lo stato detentivo al momento della deliberazione. L'ordine di esecuzione per la carcerazione depositato in cassazione non risultava prodotto tempestivamente al giudice del merito. Per tali ragioni la censura è stata ritenuta manifestamente infondata. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Sezioni Unite, sentenza n. 7635 del 30/09/2021 (Costantino)
Il regime di restrizione agli arresti domiciliari per altra causa integra un impedimento legittimo che impone il rinvio e la traduzione dell'imputato solo se tale condizione sia documentata o comunque comunicata al giudice procedente
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e art. 8 D.L. n. 198/2022
Riferimento procedurale: il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto ai sensi delle disposizioni emergenziali citate (modalità di trattazione della causa)
Consente alla Corte di Cassazione di condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a una somma in favore della Cassa per le ammende in caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile
Massime di principio
- La restrizione dell'imputato agli arresti domiciliari per altra causa costituisce impedimento solo se tempestivamente comunicata o specificamente documentata al giudice che deve deliberare: la difesa ha l'onere di informare formalmente il giudice in udienza e/o depositare documentazione chiara e datata.
- Documenti prodotti tardivamente in sede di impugnazione (ad es. ordine di esecuzione depositato solo in Cassazione) non possono supplire alla mancata tempestiva comunicazione al giudice del merito.
- Riferimenti generici allo stato detentivo in memorie precedenti non sono sufficienti; è necessaria una prova documentale che attesti lo stato detentivo nel preciso momento dell'udienza decisoria.
- In mancanza di comunicazione/documentazione tempestiva l'eccezione di nullità per violazione del diritto a comparire è normalmente dichiarata manifestamente infondata e il ricorso può essere dichiarato inammissibile con condanna alle spese e a somme a favore della Cassa per le ammende.
- Per evitare rischi, la difesa dovrebbe chiedere formalmente il rinvio e la traduzione dell'imputato (o proporre mezzi alternativi previsti, come audioconferenza ove consentito) non appena venga a conoscenza di uno stato detentivo che impedisca la comparizione.
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