Cassazione Penale, Ordinanza n. 08978/2025 del 04/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo sussistenti profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato aveva patteggiato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., una pena di due anni e dieci mesi di reclusione e 12.300 euro di multa per reati in materia di stupefacenti. Nel ricorso per cassazione ha dedotto due censure: (1) violazione di legge per omessa indicazione delle ragioni per cui non sarebbe stata pronunciata sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.; (2) vizio di motivazione sulla congruità della pena concordata. La Corte ha rilevato che entrambe le doglianze erano prive di specificità, perché non indicavano elementi fattuali idonei a imporre una verifica su cause di non punibilità, diversa qualificazione del fatto o trattamento sanzionatorio più mite. Inoltre, le censure erano estranee al catalogo dei motivi proponibili ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. La sentenza impugnata aveva comunque dato conto del possesso di 127,36 grammi di hashish e 69,485 grammi di cocaina, con indicazione delle dosi medie ricavabili, e dell'ammissione dell'addebito da parte dell'imputato.
Norme richiamate
richiamato come base del patteggiamento e dell'applicazione della pena concordata
invocato dal ricorrente come parametro per la verifica dell'eventuale proscioglimento immediato; la Corte rileva che la censura è generica se non indica elementi fattuali specifici
indicato come catalogo tassativo dei motivi deducibili avverso la sentenza di applicazione della pena; le doglianze proposte sono ritenute estranee a tale catalogo
art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990
norma incriminatrice dei reati in materia di stupefacenti per cui è stata applicata la pena concordata
testo unico sugli stupefacenti richiamato per la fattispecie contestata
richiamo alla disciplina del patteggiamento, applicata nel caso concreto
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena, le censure devono essere specifiche e sorrette da indicazioni fattuali concrete; non è sufficiente una doglianza meramente assertiva sull'omessa verifica ex art. 129 c.p.p.
- La verifica del proscioglimento immediato ex art. 129 c.p.p. non può essere sollecitata in modo generico: occorre indicare elementi del fatto o del compendio probatorio che evidenzino una causa di non punibilità o l'evidente insussistenza del reato.
- Avverso la sentenza di patteggiamento sono proponibili solo i motivi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; doglianze sulla congruità della pena o su profili non compresi nel catalogo normativo sono inammissibili.
- La mera contestazione della misura della pena, senza allegare elementi idonei a dimostrare l'erroneità del trattamento sanzionatorio concordato, non integra un motivo ammissibile di ricorso.
- Quando la declaratoria di inammissibilità dipende da colpa della parte ricorrente, può essere disposta la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 4 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 08938/2025 del 04/03/2025
- ordinanza_penale · 4 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 08939/2025 del 04/03/2025
- ordinanza_penale · 4 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 08940/2025 del 04/03/2025
- ordinanza_penale · 4 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 08942/2025 del 04/03/2025
- ordinanza_penale · 4 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 08943/2025 del 04/03/2025
- ordinanza_penale · 4 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 08944/2025 del 04/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →