Cassazione Civile, Ordinanza n. 10606/2023 del 20/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La controversia nasce dalla stipulazione di quattro contratti di interest rate swap tra una società poi divenuta ricorrente e l'istituto di credito resistente. In primo grado la società aveva chiesto la declaratoria di nullità dei contratti, la restituzione delle somme addebitate e il risarcimento dei danni per una segnalazione alla Centrale rischi. Il tribunale aveva dichiarato nulli due contratti per difetto di causa concreta e aveva condannato la banca alla restituzione di alcune somme, oltre a ordinare la cancellazione della segnalazione, rigettando però il capo risarcitorio. In appello la banca contestava la nullità e la violazione del contraddittorio; la società insisteva per ottenere la restituzione integrale dei flussi negativi, quantificati in euro 181.321,83, e per il risarcimento dei danni da segnalazione. Nel ricorso per cassazione la società deduceva: 1) violazione dell'art. 2033 c.c. in relazione alla nullità dei contratti ex art. 1418 c.c., per non essere stata accolta la domanda di restituzione dei flussi negativi addebitati; 2) omesso esame della consulenza tecnica d'ufficio, sostenendo che non ricorresse una 'doppia conforme' ostativa al motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c.; 3) violazione degli artt. 1218, 1223 e 1226 c.c. per il mancato riconoscimento del danno, anche reputazionale, derivante dalla segnalazione alla Centrale rischi. La banca resistette sostenendo la correttezza della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo, ritenendoli connessi e fondati. Ha chiarito che non ricorreva la 'doppia conforme' perché i giudici di merito erano giunti a esiti diversi e con iter motivazionali diversi sulla domanda restitutoria. Ha inoltre affermato che, una volta accertata la nullità dei contratti di swap per difetto di causa, la conseguenza è la ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., con restituzione di tutto quanto corrisposto in esecuzione dei contratti, compresi i flussi negativi. Ha rilevato che la corte territoriale aveva omesso di considerare la c.t.u. e gli estratti conto che quantificavano i flussi negativi e che la domanda di euro 181.321,83 non poteva considerarsi nuova. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo stata riprodotta in ricorso la domanda risarcitoria e il relativo contenuto allegatorio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La dichiarazione di nullità del contratto priva di causa giustificativa le prestazioni eseguite e legittima l'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo per ottenere la restituzione di quanto corrisposto in esecuzione del contratto.
La nullità del contratto è il presupposto che fa venir meno la causa delle attribuzioni patrimoniali eseguite in sua esecuzione.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il mancato esame di risultanze istruttorie decisive, come la c.t.u. e gli estratti conto, può integrare omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.
art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.
La preclusione derivante dalla 'doppia conforme' non opera quando le decisioni di primo e secondo grado non sono fondate sul medesimo iter logico-argomentativo e giungono a conclusioni diverse.
Il motivo fondato sulla mancata attivazione del contraddittorio è stato esaminato nel giudizio di merito, ma nel ricorso la relativa censura non ha avuto rilievo decisivo nel giudizio di cassazione.
Richiamati per il profilo risarcitorio; la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza, senza una verifica nel merito sul preteso danno da segnalazione.
Massime di principio
- Quando un contratto è dichiarato nullo per difetto di causa, la restituzione non riguarda solo le somme inizialmente indicate in domanda, ma tutto quanto risulta corrisposto in esecuzione del rapporto privo di causa, inclusi flussi periodici e oneri accessori, ove provati.
- L'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c. è lo strumento restitutorio naturale conseguente alla nullità del contratto o ad altra causa estintiva/eliminativa del vincolo che renda prive di giustificazione le prestazioni eseguite.
- Il mancato esame della consulenza tecnica d'ufficio e della documentazione contabile decisiva può integrare vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c., se quelle risultanze sono state oggetto di discussione tra le parti e sono idonee a mutare l'esito della controversia.
- La 'doppia conforme' preclude il motivo di omesso esame dei fatti solo quando primo e secondo grado poggiano sul medesimo percorso logico-argomentativo; se le rationes decidendi sono diverse o gli esiti sono opposti, la preclusione non opera.
- La censura di danno risarcibile deve essere autosufficiente in cassazione: occorre trascrivere o comunque riprodurre gli elementi essenziali della domanda e delle allegazioni su an e quantum, altrimenti il motivo è inammissibile.
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