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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14996/2025 del 15/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna di merito per il reato contestato resta quindi ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di cassazione esamina il ricorso proposto avverso una sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per resistenza a pubblico ufficiale. Il ricorrente deduceva, da un lato, la violazione di legge sull'affermazione di responsabilità, contestando in particolare la ritenuta sussistenza di un concorso, almeno morale, nel reato; dall'altro, lamentava l'eccessività del trattamento sanzionatorio e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte rileva però che entrambi i motivi si risolvono nella mera riproposizione di censure già esaminate e disattese in modo congruo dal giudice di merito, senza introdurre reali vizi di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    Indicato come reato per il quale è intervenuta la condanna confermata in appello; la decisione di legittimità non affronta il merito della fattispecie, limitandosi a rilevare l'inammissibilità delle censure.

  • art. 616 c.p.p.

    Presupposto della condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile.

Massime di principio

  • In sede di legittimità sono inammissibili i motivi di ricorso che si limitano a riproporre, senza sviluppare specifiche censure di diritto o vizi logici decisivi, questioni già compiutamente esaminate e respinte dal giudice di merito.
  • La contestazione della responsabilità penale o della partecipazione al reato non può essere devoluta alla Cassazione come mera richiesta di nuova valutazione del merito, se la motivazione della sentenza impugnata è congrua e immune da manifeste illogicità.
  • Anche le doglianze sul trattamento sanzionatorio e sul diniego delle attenuanti generiche sono inammissibili quando si risolvono nella reiterazione di argomenti già scrutinati dal giudice del gravame e non evidenziano un vero vizio di legittimità.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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