Cassazione Civile, Ordinanza n. 14659/2025 del 31/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una società che gestiva uno stabilimento balneare aveva impugnato un avviso di accertamento Tarsu relativo agli anni 2010, 2011, 2012 e 2013, con cui il Comune le contestava una differenza d'imposta sull’intera superficie occupata, applicando la tariffa prevista per l’attività di stabilimento balneare. La contribuente sosteneva di avere già corrisposto il tributo distinguendo le aree in base alle diverse attività svolte e, in cassazione, deduceva: (1) motivazione apparente della sentenza della CTR, per violazione delle norme sulla motivazione degli atti tributari e dello Statuto del contribuente; (2) errata applicazione degli artt. 62 e 68 del d.lgs. n. 507/1993, perché il regolamento comunale prevedeva tariffe differenziate secondo la specifica attività esercitata e non l’applicazione automatica della tariffa dell’attività prevalente. Nel corso del giudizio di legittimità la ricorrente depositava atto di rinuncia al ricorso, rappresentando di avere transatto la lite e pagato tributo e spese, chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio con compensazione delle spese.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha compensato integralmente le spese del giudizio di cassazione. Ha inoltre escluso l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato, richiamando il principio per cui tale importo non è dovuto nei casi di rinuncia al ricorso per cassazione e, comunque, non ricorre quando si verifica un’inammissibilità sopravvenuta dopo la proposizione del ricorso. La decisione si fonda sulla sopravvenuta cessazione della materia del contendere a seguito della rinuncia e dell’avvenuto soddisfacimento delle ragioni creditorie del Comune, pur essendo la rinuncia sottoscritta da difensore privo di mandato speciale per tale atto.
Norme richiamate
richiamato con riguardo all’atto di rinuncia al ricorso per cassazione; la rinuncia è stata ritenuta idonea a determinare la cessazione della materia del contendere, pur provenendo da difensore non munito di mandato speciale specifico.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
indicato come parametro del primo motivo, dedotto per asserita motivazione apparente della sentenza impugnata.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
indicato come parametro del secondo motivo, per violazione di legge e vizio motivazionale in tema di applicazione della tariffa Tarsu.
artt. 1, comma 162, l. 27 dicembre 2006, n. 296 e 7 l. 27 settembre 2000, n. 212
richiamati dalla ricorrente per censurare l’asserita insufficienza motivazionale dell’avviso di accertamento e/o della decisione di merito.
artt. 62 e 68 d.lgs. n. 507/1993
richiamati dalla ricorrente per sostenere che la tariffazione Tarsu dovesse seguire la specifica attività commerciale svolta nelle diverse aree e non l’unitaria qualificazione come stabilimento balneare.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
"in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione ..."
non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, né a ipotesi di inammissibilità sopravvenuta; trattandosi di norma eccezionale e lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
richiamato quale norma che ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di cassazione, sopravviene la rinuncia al ricorso e la controversia risulta comunque definita tra le parti con soddisfacimento della pretesa creditoria, il giudizio può essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, con regolazione delle spese secondo le circostanze del caso.
- L’ulteriore contributo unificato previsto per l’impugnazione soccombente non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione e non opera nelle ipotesi di inammissibilità sopravvenuta, perché si tratta di misura eccezionale e non estensibile per analogia.
- La qualificazione tariffaria del tributo locale deve misurarsi con la disciplina regolamentare applicabile e con la concreta organizzazione dell’attività svolta nelle aree assoggettate a imposizione; la parte che contesta l’avviso deve censurare specificamente l’eventuale erronea applicazione delle tariffe al caso concreto.
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