Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 29015/2025 del 06/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando sia la genericità del motivo ai sensi dell'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p., sia la sua novità rispetto ai motivi di appello, con conseguente applicazione della sanzione processuale di cui all'art. 606, comma 3, c.p.p. L'imputato è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino, che aveva confermato la condanna di primo grado per due episodi di tentato furto contestati ai capi 2) e 3). Con un unico motivo deduceva violazione di legge in relazione all'art. 129 c.p.p., sostenendo che la motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità sarebbe stata errata. La Corte di cassazione ha rilevato che la doglianza era generica e indeterminata, perché non indicava in modo specifico gli elementi posti a fondamento della censura, impedendo al giudice di legittimità di esercitare il controllo richiesto. Ha inoltre rilevato che il motivo era inedito, poiché non risultava previamente dedotto in appello; in appello era stata invece prospettata la sola mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., censura diversa e non sovrapponibile a quella poi formulata in cassazione.

Norme richiamate

  • art. 129 c.p.p.

    Richiamato come parametro della censura difensiva; la Corte osserva che la doglianza sull'assenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non era stata specificamente dedotta in appello e non poteva essere proposta in cassazione in modo nuovo.

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    La Corte lo applica per affermare che il motivo di ricorso deve essere specifico e deve indicare con precisione gli elementi posti a fondamento della censura; in difetto, il motivo è inammissibile perché generico.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    La Corte lo richiama per ribadire che non possono essere dedotti in cassazione motivi nuovi, cioè non previamente sottoposti al giudice di appello, a pena di inammissibilità.

  • art. 131-bis c.p.

    È menzionato perché in appello era stata invocata la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte segnala che tale doglianza non coincide con la successiva censura ex art. 129 c.p.p.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione il motivo deve essere specifico, puntuale e autosufficiente quanto basta a consentire al giudice di legittimità di individuare con chiarezza la critica mossa alla sentenza impugnata.
  • È inammissibile il motivo formulato in modo generico, privo dell'indicazione degli elementi concreti che sorreggono la censura e che permetterebbero il sindacato della Corte.
  • Non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione doglianze nuove rispetto a quelle dedotte in appello; la regola di specificità dell'impugnazione opera anche come divieto di novità del motivo.
  • La deduzione in appello della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. non equivale alla deduzione, in sede di legittimità, dell'assenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., trattandosi di censure diverse e non sovrapponibili.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.