Cassazione Civile, Ordinanza n. 35695/2022 del 05/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2003, fondato sugli studi di settore, con recupero di maggiori Irpef, addizionale provinciale e regionale, Irap e Iva, oltre sanzioni. Il contribuente aveva impugnato l'atto deducendo, tra l'altro, l'omessa allegazione della nota tecnica e metodologica e l'erroneità della metodologia di accertamento. La CTP aveva accolto il ricorso. L'ufficio aveva poi proposto appello, ma la CTR lo aveva dichiarato inammissibile per tardività, ritenendo che la notificazione fosse avvenuta il 20 aprile 2011 e quindi oltre il termine lungo applicabile, con sospensione feriale. In cassazione l'Agenzia ha denunciato violazione dell'art. 51, primo comma, d.lgs. 546/1992 e dell'art. 149, terzo comma, c.p.c., sostenendo che la CTR avesse errato nel considerare come data di notificazione quella di ricezione della raccomandata da parte del difensore del contribuente, anziché quella di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, e che l'appello fosse stato in realtà spedito il 18 aprile 2011, cioè tempestivamente entro il termine prorogato al primo giorno utile successivo a sabato.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso. Ha richiamato il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, per cui la notificazione si perfeziona per il notificante al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario o all'ufficio postale. Tuttavia ha rilevato che, nel caso concreto, non era stata dimostrata la data di spedizione dell'appello al 18 aprile 2011: dagli atti risultava solo la data di ricezione del plico da parte del destinatario (20 aprile 2011), mentre la ricevuta di spedizione non era stata adeguatamente prodotta o individuata nel fascicolo. Poiché la parte ricorrente non aveva assolto l'onere di indicare e provare il fatto processuale decisivo, la censura è stata respinta e la declaratoria di inammissibilità per tardività dell'appello è rimasta ferma. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione dell'intimato.
Norme richiamate
art. 51, primo comma, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato dalla ricorrente come norma processuale violata; la Corte non nega il principio invocato, ma ritiene non provata in fatto la tempestiva notificazione dell'appello
la notificazione si perfeziona per il notificante al momento della consegna all'ufficiale giudiziario, secondo il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione
applicato nel testo previgente, quale termine lungo annuale per impugnare
richiamato per la proroga al primo giorno non festivo quando la scadenza cade di sabato
norma sul procedimento camerale richiamata per la trattazione
norma sul rito camerale di legittimità richiamata per la fissazione della causa
art. 369, secondo comma, n. 4 c.p.c.
richiamato nel principio per cui, nel processo tributario, la parte non è onerata della produzione del proprio fascicolo se già acquisito d'ufficio, salvo restituzione irrituale
richiamato in relazione alla trasmissione del fascicolo d'ufficio alla Corte
art. 25, secondo comma, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
i fascicoli di parte restano acquisiti al fascicolo d'ufficio e sono restituiti solo al termine del processo
Massime di principio
- Nei giudizi di impugnazione, la notificazione dell'atto si perfeziona per il notificante al momento della consegna all'ufficiale giudiziario o all'ufficio postale, mentre per il destinatario si perfeziona con la ricezione: la data rilevante ai fini della tempestività dell'impugnazione è quindi quella di spedizione/consegna, non quella di ricezione.
- Nel processo tributario, la parte che deduce l'error in procedendo deve indicare con precisione il fatto processuale, i documenti rilevanti e la loro localizzazione nel fascicolo, poiché la Corte non è tenuta a ricercarli autonomamente.
- La mancanza di prova della data di spedizione della notificazione impedisce di ritenere tempestiva l'impugnazione, anche quando la data di ricezione del destinatario sia successiva al termine di scadenza.
- Quando il termine lungo per impugnare scade in giorno di sabato, opera la proroga al primo giorno non festivo successivo.
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