Cassazione Penale, Sentenza n. 43914/2022 del 18/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
CICCARELLI impugnava la sentenza di condanna per concorso in frode assicurativa (sinistro mai avvenuto del 17/06/2016, veicolo ALFA Giulietta targa EZ852PT) lamentando: 1) la nullità della procura rilasciata da AXA in quanto generica e priva di riferimento al reato oggetto del giudizio; 2) vizio di motivazione della Corte d'appello per non aver affrontato adeguatamente le censure appellate, avendo dato valore esclusivo alle dichiarazioni del perito di parte basate su documentazione fotografica e avendo tenuto una motivazione illogica; inoltre denunciava la mancata verifica visiva del veicolo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto infondato il primo motivo richiamando l'orientamento secondo cui la procura speciale preventiva rilasciata dal legale rappresentante di una compagnia di assicurazioni può essere generica e intesa a coprire fatti che danneggiano gli interessi della società e rientrano nell'oggetto sociale, non dovendo indicare i singoli reati. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, osservando che la Corte d'appello aveva motivato adeguatamente l'attendibilità del consulente della compagnia in relazione agli accertamenti oggettivi eseguiti e che l'impossibilità della verifica visiva del veicolo era conseguenza delle riparazioni effettuate dallo stesso ricorrente prima dell'intervento del perito. Per queste ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen. co. 1 lett. b), d), e)
Le censure dedotte in cassazione devono essere specifiche; la Corte ha valutato i motivi richiamati (omessa considerazione della procura e presunte carenze della motivazione) e le ha ritenute prive di fondamento fattuale e giuridico
Regole sulla proposizione e sviluppo dell'appello: la Corte territoriale risulta aver esaminato le censure mosse in appello, quindi non sussiste vizio di omessa trattazione
art. 37 disp. att. cod. proc. pen.
La procura speciale preventiva rilasciata dal legale rappresentante può essere utilizzata per la querela e per la costituzione di parte civile senza indicare singoli reati, quando riguarda fatti lesivi degli interessi dell'ente rientranti nell'oggetto sociale
art. 642 cod. pen. (richiamato in giurisprudenza)
Citato in giurisprudenza di riferimento quale fattispecie analoga (truffa a danno dell'assicurazione) per sostenere l'applicabilità del principio sulla procura generica
Prevede la condanna al versamento in cassa delle ammende in caso di ricorso infondato per colpa; applicata per sanzionare la responsabilità del ricorrente nella determinazione dell'inammissibilità
Sez. 2 sent. n. 22506 del 16/07/2020 (dep. 27/07/2020)
Giurisprudenza di legittimità richiamata che afferma la non necessarietà dell'indicazione dei singoli reati nella procura speciale preventiva rilasciata dal legale rappresentante di una compagnia assicurativa
Massime di principio
- La procura speciale preventiva rilasciata dal legale rappresentante di una società (es. compagnia assicurativa) può essere considerata valida anche se non indica i singoli reati, purché riguardi fatti che danneggiano gli interessi dell'ente e rientrino nell'oggetto sociale
- In sede di cassazione i motivi devono essere specifici e dimostrare un vizio rilevante: censure generiche o non fondate sui fatti non superano la verifica di ammissibilità
- La Corte valorizza le risultanze oggettive degli accertamenti tecnici; se il difensore o l'imputato hanno impedito o reso impossibile accertamenti (es. riparando il veicolo prima dell'ispezione), tale comportamento può precludere l'efficacia delle relative doglianze
- La mancata o ritenuta insufficiente motivazione della corte territoriale va valutata nel contesto complessivo della motivazione: la Cassazione respinge la censura quando la decisione di merito contiene ragioni coerenti sull'attendibilità delle prove
- Un ricorso infondato può comportare, oltre alle spese processuali, la condanna al versamento in cassa delle ammende se sussistono profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 18 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 43824/2022 del 18/11/2022
- Sentenza penale · 18 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 43825/2022 del 18/11/2022
- Sentenza penale · 18 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 43826/2022 del 18/11/2022
- Sentenza penale · 18 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 43827/2022 del 18/11/2022
- Sentenza penale · 18 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 43828/2022 del 18/11/2022
- Sentenza penale · 18 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 43829/2022 del 18/11/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →