Cassazione Penale, Sentenza n. 13752/2023 del 31/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di riconoscimento della continuazione tra due condanne: sentenza n. 405/2019 della Corte d'appello di Reggio Calabria (associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, condotte commesse nel 2000) e sentenza n. 2909/2013 della Corte d'appello di Milano (associazione mafiosa, attività dal 2008). Il ricorrente ha dedotto che le finalità e i rapporti del Minniti con le cosche risalirebbero a prima del 2008 (anche in base a decreto di prevenzione del 2002) e che la detenzione non interrompeva l'unità del disegno criminoso, sicché le due vicende dovrebbero essere considerate come reato continuato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello abbia svolto un'esaustiva e non manifestamente illogica valutazione, valorizzando la distanza temporale tra le condotte, la presenza di periodi di detenzione e di misure di prevenzione (sorveglianza speciale dal 2004), le differenze nell'oggetto sociale e nell'ambito territoriale dei due sodalizi nonché l'insufficienza degli elementi prodotti dal ricorrente a dimostrare l'identità del disegno criminoso. Il rigetto è stato integralmente confermato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma richiamata quale titolo dell'istanza in esecuzione (richiesta di riconoscimento della continuazione); interpreta la possibilità di sindacare in sede esecutiva la ricorrenza del vincolo della continuazione tra reati già giudicati.
Richiamato in giurisprudenza e nella motivazione come normativa relativa al traffico di stupefacenti; utilizzato per confrontare tipologie di reato e valutarne l'omogeneità rispetto al reato associativo di tipo mafioso.
Norma applicata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente a seguito del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Per riconoscere la continuazione tra reati riconosciuti in sentenze distinte non è sufficiente la sola omogeneità del titolo di reato o la natura 'permanente' del reato associativo: occorre una verifica puntuale di elementi fattuali che dimostrino l'unitarietà del disegno criminoso.
- I fattori decisivi sono la contiguità temporale tra le condotte, la corrispondenza dei programmi operativi perseguiti, l'omogeneità del bene giuridico offeso, la tipologia e composizione dei sodalizi e l'ambito territoriale di operatività.
- La detenzione o misure restrittive non interrompono automaticamente la continuità del vincolo associativo, ma costituiscono elementi rilevanti che il giudice deve valutare concretamente insieme agli altri indici.
- L'onere di prova circa l'esistenza di un disegno criminoso unitario grava sul soggetto che invoca la disciplina del reato continuato: sono richiesti elementi specifici e concreti (es. partecipazione simultanea o sovrapposta, ruoli identici o collegamenti operativi documentati, comunicazioni, programmabilità temporale dei reati).
- La mera sovrapposizione di interessi (es. traffico di stupefacenti) tra diversi sodalizi o la presenza, di per sé, di collegamenti soggettivi non è automaticamente idonea a dimostrare la continuazione; è necessario dimostrare la preordinazione di fondo che unisce le violazioni.
- In presenza di divergenze strutturali, finalistiche o territoriali tra i sodalizi, il riconoscimento della continuazione è meno probabile a meno che non emergano elementi concreti che dimostrino la persistenza di un unico progetto criminoso.
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