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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03941/2025 del 30/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per oltraggio a pubblico ufficiale. Dal testo emerge un solo motivo, ritenuto generico: la difesa non si confrontava con la sussistenza dell'elemento costitutivo del reato di cui all'art. 341-bis c.p., cioè il nesso di causalità psicologica tra l'offesa arrecata e le funzioni esercitate dal pubblico ufficiale, ma cercava invece di applicare al reato contestato un requisito proprio dell'art. 337 c.p., vale a dire la contemporaneità tra la resistenza e l'atto. La Corte ha chiarito che il ricorso confondeva i due reati, perché la finalità della minaccia è diversa: nell'art. 337 c.p. la condotta mira a impedire o ostacolare un atto d'ufficio, mentre nell'art. 341-bis c.p. l'offesa è una manifestazione di disprezzo diretta a ledere onore e prestigio del pubblico ufficiale.

Norme richiamate

  • art. 341-bis c.p.

    Il reato richiede che l'offesa sia causalmente collegata alle funzioni esercitate dal pubblico ufficiale; l'offesa consiste in una manifestazione di disprezzo o disistima idonea a ledere onore e prestigio.

  • art. 337 c.p.

    La resistenza punita dalla norma presuppone che la minaccia o violenza siano dirette a impedire o ostacolare il compimento di un atto proprio delle funzioni del pubblico ufficiale, con necessaria contemporaneità rispetto all'atto.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso è inammissibile quando non si confronta con l'elemento costitutivo del reato effettivamente contestato e si limita a richiamare requisiti propri di una diversa fattispecie incriminatrice.
  • Ai fini della distinzione tra resistenza a pubblico ufficiale e oltraggio a pubblico ufficiale, ciò che rileva è la finalità della condotta: impedire o ostacolare l'atto d'ufficio nel primo caso, ledere onore e prestigio del pubblico ufficiale nel secondo.
  • Per l'oltraggio a pubblico ufficiale non è necessario che l'offesa sia contemporanea a un atto d'ufficio in corso, essendo sufficiente il collegamento causale psicologico tra l'offesa e le funzioni esercitate.
  • La contestazione che non attacchi la ratio decidendi della sentenza impugnata e si risolva in affermazioni astratte o inconferenti non è idonea a fondare un valido motivo di ricorso per cassazione.

Come è indicizzato

MaterieResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeImpugnazioni
RamiReati contro la PAProcesso penale

Testo integrale

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