Cassazione Penale, Sentenza n. 16163/2024 del 18/04/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore della Repubblica ha impugnato la sentenza del Tribunale di Siracusa che, dopo il dibattimento, aveva dichiarato il non doversi procedere per difetto di querela in base all'originaria imputazione (furto aggravato), avendo ritenuto tardiva e inammissibile la contestazione suppletiva in dibattimento dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7 c.p. (reato commesso su cosa destinata a pubblico servizio), contestazione che il P.M. aveva formulato al primo segmento processuale utile. Il ricorso deduceva che il giudice aveva illegittimamente precluso al P.M. il potere-dovere di modificare/integrare l'imputazione in dibattimento ai sensi degli artt. 516-517 c.p.p., violando il contraddittorio e le norme costituzionali sull'obbligatorietà dell'azione penale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha dichiarato la violazione di legge commessa dal Tribunale nel precludere la contestazione suppletiva del P.M., ha qualificato la decisione impugnata come affetta da nullità assoluta (artt. 178 e 179 c.p.p.) e ha annullato la sentenza impugnata. La Corte ha affermato che, posta validamente la contestazione suppletiva dell'aggravante in dibattimento, il giudice doveva provvedere sulla nuova imputazione (dopo aver garantito il termine a difesa ex art. 519 c.p.p.), e non poteva anticipare una declaratoria di improcedibilità ai sensi dell'art. 129 c.p.p. prima di ciò. La sentenza è stata annullata e la vicenda rimessa al giudice di merito per il prosieguo conforme ai principi esposti.
Norme richiamate
reato commesso su cosa destinata a pubblico servizio
L'aggravante integrata comporta che il reato possa essere in astratto procedibile d'ufficio; va valutata dal giudice quando il P.M. la contesta legittimamente in dibattimento.
Disciplina le "nuove contestazioni" in dibattimento: il P.M. può modificare o precisare l'imputazione in corso di dibattimento per adeguarla agli elementi emersi.
il pubblico ministero "contesta all'imputato" il reato connesso o la circostanza aggravante
Attribuisce al P.M. il potere/dovere di contestare in dibattimento reato concorrente o circostanza aggravante senza necessità di autorizzazione del giudice; il giudice non può esercitare un sindacato preventivo sull'ammissibilità della contestazione.
per la contestazione di un fatto nuovo il presidente del collegio "può autorizzarla"
Differenzia la contestazione di fatto nuovo (che richiede autorizzazione) dalla contestazione suppletiva di circostanze aggravanti o reati concorrenti che invece è di esclusiva competenza del P.M.
la contestazione suppletiva consente all'imputato di chiedere un termine per difendersi; il termine non può essere "inferiore al termine per comparire previsto dall'art. 429"
Garantisce il diritto di difesa quando il P.M. formula contestazione suppletiva: il giudice deve concedere un termine adeguato (almeno pari al termine per comparire) per consentire alla difesa di svolgere le esigenze difensive.
Impone la correlazione tra imputazione e sentenza: il giudice deve decidere sulla imputazione così come validamente contestata al termine del dibattimento.
declaratoria immediata di cause di non punibilità
Prevede il dovere del giudice di pronunciare immediatamente l'estinzione o l'improcedibilità solo se la causa risulta dagli atti in modo incontestabile; non autorizza il giudice a pronunciarsi de plano prima di permettere l'esercizio di poteri del P.M. in dibattimento.
Norme sulle nullità: la violazione delle regole relative all'esercizio dell'azione penale e alla formulazione dell'imputazione può integrare nullità assolute che incidono sull'integrità del contraddittorio.
art. 569, comma 4 e art. 604, comma 4 c.p.p.
Richiamate in relazione ai rimedi e agli effetti dell'impugnazione per cassazione in materia di nullità e rimessione alla Corte di merito.
art. 112 Cost.
Principio dell'obbligatorietà dell'azione penale che giustifica il potere/dovere del P.M. di esercitare e integrare l'azione penale in dibattimento.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 2, lett. i)
Riforma che ha modificato il regime di procedibilità di talune fattispecie (riferimento alla modifica che ha inciso sulla procedibilità del reato in esame), rilevante per la decisione del Tribunale ma non idonea a impedire la contestazione suppletiva del P.M.
legge delega 27 settembre 2021, n. 134
Fonte della delega normativa cui si è riferita la riforma; citata come contesto legislativo del cambiamento delle condizioni di procedibilità.
Massime di principio
- Il pubblico ministero ha il potere e il dovere di formulare contestazioni suppletive (reato concorrente o circostanze aggravanti) in dibattimento ai sensi degli artt. 516-517 c.p.p.; il giudice non può precludere preventivamente tale potere con un sindacato sull'ammissibilità.
- Se il P.M. valida una contestazione suppletiva, il giudice deve decidere sulla imputazione così come modificata (dopo aver garantito il termine a difesa ex art. 519 c.p.p.), e non può anticipare una pronuncia di improcedibilità basata sull'imputazione originaria.
- L'art. 129 c.p.p. impone al giudice di dichiarare immediatamente la causa estintiva o di improcedibilità solo quando essa risulta in modo assolutamente incontestabile dagli atti; non legittima pronunce 'de plano' che comprimono il contraddittorio.
- La tardiva modifica del regime di procedibilità intervenuta per legge non invalida automaticamente la legittimazione del P.M. a integrare l'imputazione in dibattimento se tale integrazione è proposta nel primo segmento processuale utile.
- In pratica, in situazioni analoghe il P.M. dovrebbe proporre la contestazione suppletiva tempestivamente nel dibattimento; il giudice deve allora riaprire il contraddittorio concedendo i tempi difensivi previsti e valutare la sussistenza dell'aggravante. Se il giudice impedisce ingiustificatamente tale attività, la decisione è impugnabile per nullità e rischia l'annullamento in Cassazione.
- Quando l'aggravante concerne la "destinazione a pubblico servizio" (es. energia elettrica), la sua qualificazione sostanziale resta oggetto di prova e valutazione: la pronuncia della Cassazione qui è solo procedurale e non decide in merito al concreto riconoscimento dell'aggravante, che dovrà essere valutato dal giudice dopo regolare contraddittorio.
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