Cassazione Penale, Ordinanza n. 30575/2026 del 11/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso una sentenza della Corte di appello emessa ex art. 599-bis c.p.p. per il delitto di peculato. La sentenza impugnata era una decisione di concordato in appello. Il ricorrente ha censurato: a) l'applicazione della sospensione condizionale della pena subordinata alla restituzione, ritenuta invece dovuta per legge; b) l'applicazione delle pene accessorie previste dall'art. 317-bis c.p. La Corte di cassazione ha rilevato che, contro una sentenza resa a seguito di concordato in appello, sono ammissibili soltanto motivi relativi alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero, al contenuto difforme rispetto alla pronuncia del giudice o all'eventuale applicazione di una pena illegale. Le censure mosse non rientravano in tali limiti.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze investissero profili non deducibili contro una sentenza di concordato in appello, poiché riguardavano la subordinazione della sospensione condizionale alla restituzione e l'applicazione delle pene accessorie, questioni estranee ai motivi consentiti. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La sentenza di concordato in appello è soggetta a limiti specifici di impugnazione: sono deducibili solo vizi relativi alla volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero, alla difformità della decisione rispetto all'accordo o alla pena illegale.
Richiamato in relazione alle pene accessorie applicate con la sentenza impugnata.
Richiamato indirettamente nella parte in cui la restituzione è indicata come obbligo di legge connesso alla sospensione condizionale della pena.
Massime di principio
- Contro la sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. non sono ammissibili censure di merito sulla pena o sulle statuizioni accessorie, salvo che si deduca una pena illegale o vizi attinenti alla formazione e validità del concordato.
- La subordinazione della sospensione condizionale della pena alla restituzione, quando prevista come obbligo di legge, non può essere utilmente censurata come vizio della decisione resa in concordato in appello.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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