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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29588/2021 del 22/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comproprietario)

La controversia

La controversia nasce da una lite tra familiari sulla titolarità e sul godimento di un cortiletto antistante un edificio in Monte di Procida. Una parte ha agito sostenendo di essere comproprietaria del cortile e chiedendo di inibire agli altri la possibilità di ostacolarne l'uso. Una convenuta ha resistito affermando che il cortile fosse pertinenza dell'appartamento di sua esclusiva signoria. Nel corso del giudizio è intervenuto un acquirente che aveva acquistato dalla convenuta il bene controverso. Il Tribunale ha rigettato la domanda; la Corte d'appello ha invece accolto il gravame, ritenendo che dal contratto del 1983 emergesse la volontà della venditrice di trattenere la comproprietà del cortile e che, quindi, la successiva cessione al terzo dell'intero bene, comprensiva della quota altrui, fosse inefficace nei confronti dell'attrice. In Cassazione il soccombente ha dedotto, con due motivi, violazione degli artt. 817 e 818 c.c. e vizi motivazionali, sostenendo che il cortile fosse pertinenza dell'appartamento acquistato e che la Corte territoriale non avesse esaminato correttamente gli elementi probatori e la volontà contrattuale; con il secondo motivo ha lamentato inoltre la violazione degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1367 c.c., contestando la valutazione della nota di trascrizione come indice interpretativo del contratto.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha osservato che il ricorso si risolveva nella contrapposizione di una diversa lettura del materiale istruttorio e della volontà negoziale rispetto a quella già compiuta dalla Corte d'appello, la quale aveva invece esaminato puntualmente gli atti e spiegato perché il contratto di cessione riguardasse soltanto le quote del solo appartamento, con esclusione del cortiletto. È stata quindi confermata la decisione di merito, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e con attestazione della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 817 e 818 c.c.

    richiamati dal ricorrente per sostenere la natura pertinenziale del cortiletto rispetto all'appartamento; la Corte non ne ha accolto l'applicazione nel caso concreto perché ha ritenuto che il giudice di merito avesse correttamente ricostruito la volontà contrattuale e superato il vincolo pertinenziale.

  • artt. 1362, 1363, 1366 e 1367 c.c.

    invocati per censurare l'interpretazione del contratto; la Cassazione ha ritenuto che la Corte territoriale avesse applicato correttamente i criteri ermeneutici e che il ricorso mirasse solo a una diversa valutazione del significato dell'atto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    richiamato come parametro del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di soccombenza nel giudizio di legittimità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è ammissibile una censura che si limiti a proporre un'interpretazione alternativa del contratto o una diversa lettura del materiale probatorio, se la sentenza impugnata ha già esaminato gli atti rilevanti e motivato in modo coerente la propria ricostruzione.
  • La deduzione del vizio di motivazione o dell'omesso esame di un fatto decisivo non può risolversi in un'affermazione apodittica di mancata considerazione della questione, quando la decisione di merito abbia invece affrontato espressamente il punto controverso.
  • Nell'interpretazione del contratto il giudice di merito può valorizzare la specificazione dell'oggetto della cessione e gli elementi testuali richiamati nell'atto per ricostruire la volontà effettiva delle parti, anche ai fini di escludere che un bene accessorio o pertinenziale sia stato trasferito insieme al bene principale.
  • La nota di trascrizione può essere oggetto di valutazione ermeneutica, ma non assume valore decisivo se il giudice di merito ne abbia motivatamente escluso la rilevanza rispetto alla volontà contrattuale risultante dal testo dell'atto.
  • Quando il ricorso per cassazione è respinto, il ricorrente è tenuto alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e, ricorrendone i presupposti, al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveProprietàCompravendita
RamiProcesso civileDiritti realiContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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