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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32818/2023 del 27/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietari)

La controversia

La controversia riguarda una servitù di passaggio pedonale e carrabile esercitata su una strada vicinale. I proprietari del fondo asseritamente dominante avevano convenuto i proprietari del fondo servente per ottenere tutela possessoria e azione confessoria della servitù, lamentando che condotte omissive e commissive dei convenuti ostacolassero il passaggio e avessero anche causato danni a un'autovettura. In primo grado il Tribunale aveva accolto la tutela possessoria e la domanda petitoria, rigettando però la domanda risarcitoria per i danni al veicolo. In appello, il successore a titolo particolare del fondo servente aveva chiesto la declaratoria di estinzione della servitù, assumendo che si trattasse di servitù coattiva e che fosse venuta meno l'interclusione; gli originari attori avevano eccepito, tra l'altro, il difetto di legittimazione dell'appellante e avevano proposto appello incidentale sul rigetto del risarcimento. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) nullità del giudizio e della sentenza d'appello per violazione degli artt. 111 e 331 c.p.c., sostenendo che, essendo intervenuta la successione a titolo particolare in pendenza del primo grado e non essendo stato estromesso il dante causa, in appello era necessario integrare il contraddittorio anche nei suoi confronti; 2) violazione dell'art. 345 c.p.c., assumendo che la domanda proposta in appello fosse nuova e quindi inammissibile; 3) violazione degli artt. 1051 ss. c.c. e dell'art. 132, n. 4, c.p.c., per avere la Corte territoriale qualificato la servitù come coattiva e applicato l'art. 1055 c.c. invece della disciplina della servitù per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 c.c., oltre che per avere interpretato in modo erroneo il concetto di interclusione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo fondato il vizio di integrità del contraddittorio nel giudizio di appello. Ha affermato che, in caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, se il dante causa non è stato estromesso, esso conserva la qualità di litisconsorte necessario nel giudizio di impugnazione; pertanto il successore che impugna deve chiamarlo in causa e, se ciò non avviene, la sentenza d'appello è nulla per difetto di contraddittorio, rilevabile d'ufficio anche in cassazione. I motivi secondo e terzo sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Bologna in diversa composizione, affinché provveda all'integrazione del contraddittorio e alla nuova decisione.

Norme richiamate

  • art. 111 c.p.c.

    In caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, l'estromissione del dante causa richiede il consenso delle altre parti; se il dante causa non è estromesso, nel giudizio di impugnazione egli e il successore sono litisconsorti necessari.

  • art. 331 c.p.c.

    Quando la sentenza è impugnata da uno solo dei litisconsorti necessari, deve essere ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'altro; la mancanza è rilevabile d'ufficio anche in cassazione.

  • art. 330 c.p.c.

    Richiamato per sostenere la necessità di evocare nel grado di impugnazione il litisconsorte pretermesso.

  • art. 345 c.p.c.

    Invocato dai ricorrenti per sostenere la novità della domanda proposta in appello; il motivo è stato però assorbito.

  • art. 1055 c.c.

    Richiamato in appello per la declaratoria di estinzione della servitù coattiva al venir meno dell'interclusione; la questione non è stata esaminata nel merito per l'accoglimento del primo motivo.

  • art. 1051 ss. c.c.

    Invocati dai ricorrenti per contestare la qualificazione della servitù come coattiva; motivo assorbito.

  • art. 1062 c.c.

    Citato dai ricorrenti come possibile disciplina della servitù per destinazione del padre di famiglia; questione assorbita.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti a sostegno della doglianza sulla motivazione della sentenza d'appello; motivo assorbito.

Massime di principio

  • Nel giudizio di impugnazione relativo a un diritto controverso ceduto a titolo particolare, se il dante causa non è stato formalmente estromesso, la sua partecipazione al processo resta necessaria insieme a quella del successore.
  • L'omessa integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario determina nullità della sentenza e del procedimento, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, con rinvio al giudice di merito per la regolarizzazione.
  • L'estromissione del dante causa nel caso di successione a titolo particolare non può essere presunta né surrogata dalla sola volontà dell'acquirente o della controparte, essendo necessaria una specifica richiesta del cedente e il consenso degli altri soggetti processuali secondo la disciplina applicabile.
  • Quando è accolto un motivo che assorbe le ulteriori censure, la Corte di cassazione non esamina i motivi residui, limitandosi a cassare con rinvio per la rinnovazione del giudizio nel rispetto del contraddittorio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniServitù
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

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