Sentenza n. 1908/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la revocazione: della sentenza del Consiglio di Stato – Sez. VI n. 06951/2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del Consiglio di Stato che aveva annullato la richiesta di restituzione di euro 166.629,09 relativa a irregolarità riscontrate nel contributo per la campagna 2011, settore FEAGA
Esito
Favorevole al resistente (impresa agricola)
Prevale l’amministrazione
La controversia
AGEA ha proposto ricorso per revocazione deducendo un errore di fatto revocatorio ai sensi degli artt. 106 c.p.a. e 395, n. 4, c.p.c. La sentenza revocanda aveva affermato che l’Amministrazione si era costituita con un atto di stile e aveva dato atto del deposito di memorie da parte della sola appellante, mentre AGEA aveva depositato memoria conclusionale e memoria di replica. Secondo AGEA, l’omessa percezione di tali scritti difensivi avrebbe impedito al giudice di esaminare le argomentazioni sull’intenzionalità delle irregolarità, profilo ritenuto decisivo nella sentenza precedente per escludere l’applicazione dell’art. 60 del regolamento CE n. 1122/2009. La resistente ha chiesto la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso. Il Collegio ha esaminato preliminarmente i presupposti dell’errore revocatorio, verificando se l’omesso esame delle memorie integrasse una svista percettiva relativa a un fatto processuale decisivo, oppure una censura alla valutazione giuridica e fattuale compiuta nella sentenza revocanda.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ribadito che l’errore di fatto revocatorio deve consistere in una pura errata o omessa percezione del contenuto materiale degli atti, riguardare un punto non controverso e non espressamente valutato nella decisione, ed essere decisivo, nel senso di avere un rapporto causale con l’esito della pronuncia. Anche l’omesso esame di uno scritto difensivo può rilevare come errore revocatorio, ma solo se determina una svista percettiva sull’esistenza o inesistenza di una circostanza fattuale decisiva, non quando si traduce in una diversa valutazione giuridica o fattuale. Nel caso concreto AGEA si è limitata a richiamare alcune pagine delle memorie e a ribadire la rilevanza del tema dell’intenzionalità, senza individuare puntualmente le specifiche circostanze fattuali decisive che il giudice avrebbe omesso di percepire né dimostrare l’insanabile contrasto tra tali circostanze e la motivazione della sentenza revocanda. Inoltre, la questione dell’intenzionalità costituiva già un elemento centrale dell’accertamento amministrativo e del thema decidendum, sicché non risultava quale fatto processuale nuovo e decisivo fosse stato ignorato. Le spese sono state compensate per le circostanze testuali della sentenza revocanda, che potevano indurre a ritenere sussistente una svista, e per la particolare natura del difetto riscontrato nella deduzione della decisività.
Norme richiamate
La revocazione delle sentenze del giudice amministrativo è disciplinata mediante il rinvio ai casi previsti dal codice di procedura civile.
L’errore di fatto revocatorio richiede un’errata o omessa percezione materiale degli atti, relativa a un punto non controverso e decisiva per la decisione; non comprende gli errori di valutazione dei fatti o della loro rilevanza giuridica.
art. 60 Reg. CE n. 1122/2009
La sentenza revocanda aveva ritenuto non dimostrata la natura intenzionale delle irregolarità e, per tale ragione, aveva escluso l’applicazione della disposizione; nel giudizio di revocazione tale valutazione non è stata riesaminata nel merito.
Massime di principio
- L’errore di fatto revocatorio consiste in una falsa percezione del contenuto materiale degli atti processuali, tale da indurre il giudice a ritenere esistente un fatto documentale inesistente o inesistente un fatto documentale provato; non coincide con l’erronea valutazione dei fatti o della loro rilevanza giuridica.
- L’omesso esame di una memoria difensiva può integrare errore revocatorio soltanto quando comporti una svista percettiva sull’esistenza di una circostanza fattuale decisiva e non quando la censura miri a ottenere una diversa valutazione giuridica o probatoria delle questioni già esaminate.
- Chi propone revocazione per omesso esame di uno scritto difensivo deve indicare puntualmente le specifiche circostanze fattuali decisive contenute nell’atto, confrontarle con la motivazione della sentenza e dimostrare che l’omissione avrebbe necessariamente condotto a una decisione diversa.
- La decisività dell’errore revocatorio richiede un rapporto causale concreto tra la svista percettiva e il contenuto della pronuncia; il mero richiamo o la riproduzione integrale delle memorie non soddisfa l’onere di allegazione e dimostrazione della decisività.
- Per accertare l’eventuale errore revocatorio il giudice deve interpretare complessivamente la motivazione della sentenza impugnata, senza isolare singole espressioni dal complessivo apparato motivazionale e dal thema decidendum.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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