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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34946/2026 del 30/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L’imputato ha impugnato la sentenza della Corte d’appello di Roma del 29 settembre 2025. Il testo non descrive i fatti contestati né indica il reato. I motivi, riproduttivi di censure già esaminate e disattese in sede di merito, riguardavano il giudizio di responsabilità, con specifico riferimento al dolo, il diniego delle circostanze attenuanti generiche e il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis c.p. La Corte ha ritenuto che le doglianze investissero valutazioni di merito non censurabili in sede di legittimità.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che i motivi non fossero consentiti in sede di legittimità perché meramente ripetitivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici di merito. Ha rilevato che la motivazione impugnata era giuridicamente corretta, puntuale rispetto alle doglianze, coerente con le risultanze acquisite e priva di manifeste incongruenze logiche, anche quanto al dolo, al diniego delle attenuanti generiche e alla valutazione di incompatibilità tra il disvalore oggettivo della condotta e la tenuità dell’offesa richiesta dall’art. 131-bis c.p. In conseguenza dell’inammissibilità ha disposto le pronunce previste dall’art. 616 c.p.p.; il testo fornito non riporta il dispositivo completo né specifica eventuali importi o ulteriori statuizioni.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    il diniego delle generiche nonché alla mancata applicazione dell'art 131 bis alla luce di un ritenuto giudizio di disvalore oggettivo della condotta non compatibile con la tenuità dell'offesa propria della causa di nonpunibilità rivendicata

    Nel caso esaminato, la valutazione di merito ha ritenuto il disvalore oggettivo della condotta incompatibile con la tenuità dell’offesa richiesta per la causa di non punibilità; tale valutazione, se sorretta da motivazione immune da manifeste incongruenze, non è riesaminabile in sede di legittimità.

  • art. 616 c.p.p.

    rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

    La dichiarazione di inammissibilità comporta le conseguenze processuali previste dall’art. 616 c.p.p.; il testo non specifica quali statuizioni siano state concretamente adottate.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono consentite doglianze che si limitino a riproporre profili già esaminati e disattesi dai giudici di merito con motivazione giuridicamente corretta, puntuale rispetto alle censure, coerente con le risultanze e priva di manifeste incongruenze logiche.
  • La valutazione di merito sul dolo e sul disvalore oggettivo della condotta non può essere sostituita in sede di legittimità quando la motivazione che la sorregge è immune da manifeste incongruenze.
  • Il giudizio di incompatibilità tra il disvalore oggettivo della condotta e la tenuità dell’offesa richiesta dall’art. 131-bis c.p., se adeguatamente motivato, costituisce valutazione di merito non censurabile in cassazione attraverso la mera riproposizione di doglianze già disattese.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniElemento soggettivoCause di non punibilitàCircostanze del reato
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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