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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34891/2026 del 30/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)

La controversia

Il Tribunale di Siracusa, con sentenza del 6 marzo 2025 emessa all'esito dell'udienza predibattimentale ai sensi dell'art. 554-ter c.p.p., ha dichiarato non luogo a procedere per due episodi di furto aggravato: al capo A, per intervenuta remissione della querela della persona offesa; al capo B, per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p. Il Procuratore generale ha proposto ricorso per cassazione limitatamente al capo B, deducendo inosservanza ed erronea applicazione della legge penale: secondo il ricorrente, in assenza di esclusione di aggravanti, la fattispecie contestata era punita, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 625 c.p., con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da 206 a 1.549 euro, superando quindi il limite edittale richiesto per applicare l'art. 131-bis c.p. La Corte ha esaminato preliminarmente il mezzo d'impugnazione e ha stabilito che la sentenza predibattimentale di non luogo a procedere non è direttamente ricorribile per cassazione: il mezzo esperibile è l'appello ai sensi dell'art. 554-quater c.p.p. Il ricorso è stato pertanto riqualificato come appello. La Corte ha inoltre rilevato che non risultava dal verbale la lettura in udienza della motivazione contestuale; il termine di improcedibilità di cui all'art. 344-bis c.p.p. non era ancora scaduto e, secondo il calcolo indicato in sentenza, sarebbe scaduto il 4 luglio 2026.

La decisione

La Corte di cassazione non ha deciso nel merito la censura sull'applicazione dell'art. 131-bis c.p. al capo B. Ha ritenuto che la sentenza di non luogo a procedere pronunciata all'esito dell'udienza predibattimentale ai sensi dell'art. 554-ter c.p.p. sia appellabile, ma non ricorribile direttamente per cassazione, neppure per saltum; ha quindi qualificato il ricorso del Procuratore generale come appello e disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Catania. Ha precisato che il termine di improcedibilità non era maturato e che, in base ai termini applicabili, sarebbe scaduto il 4 luglio 2026. La statuizione di non luogo a procedere per remissione di querela al capo A e quella per particolare tenuità al capo B non sono state annullate né riesaminate nel merito in questa sede.

Norme richiamate

  • art. 554-ter c.p.p.

    Questa Corte ha già avuto modo di chiarire - con decisioni che il Collegio condivide e che qui intende ribadire - l'assimilazione della sentenza resa ai sensi dell'art. 554-ter cod. proc. pen. a quella prevista dall'art. 425 cod. proc. pen., assimilazione resa evidente dall'esplicito richiamo a tale disposizione contenuto nel primo comma dell'art. 554-ter cod. proc. pen.

    La sentenza predibattimentale di non luogo a procedere è assimilata, quanto alla disciplina pertinente, alla sentenza di non luogo a procedere dell'udienza preliminare, anche in ragione del rinvio espresso alle relative disposizioni.

  • art. 554-quater c.p.p.

    Quanto al regime d'impugnazione, ai sensi dell'art. 554-quater, comma 1, cod. proc. pen., avverso la sentenza di non luogo a procedere emessa all'esito dell'udienza predibattimentale, possono proporre appello: "a) il procuratore della Repubblica e il procuratore generale nei casi di cui all'articolo 593 bis, comma 2; b) l'imputato, salvo che con la sentenza sia stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso".

    La norma individua l'appello quale mezzo d'impugnazione contro la sentenza di non luogo a procedere emessa all'udienza predibattimentale e legittima il pubblico ministero nei casi previsti.

  • art. 569, comma 1, c.p.p.

    Deve pertanto ritenersi, alla luce della formulazione dell'art. 554-quater codice rito e del tenore letterale della disposizione di cui all'art. 569, comma 1, cod. proc. pen. - che limita il ricorso per saltum alle sentenze di primo grado e non, quindi, ad ogni tipo di decisione giurisdizionale - come la sentenza di non luogo a procedere emessa all'esito dell'udienza predibattimentale non sia direttamente ricorribile per cassazione.

    Il ricorso per saltum è consentito soltanto contro le sentenze di primo grado comprese nell'ambito previsto dalla norma, non contro la sentenza predibattimentale di non luogo a procedere; il ricorso diretto per cassazione proposto contro quest'ultima va qualificato come appello.

  • art. 111 Cost.

    Non osta a tale interpretazione il contenuto dell'art. 111 Cost. che prevede: "contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale pronunciati dagli organi giurisdizionali o speciali, è sempre ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge".

    La garanzia costituzionale del ricorso per cassazione per violazione di legge non impedisce al legislatore, nel rispetto della tassatività delle impugnazioni, di disciplinare gli specifici mezzi di gravame applicabili alle diverse decisioni.

  • art. 344-bis c.p.p.

    La ricaduta sul regime d'improcedibilità è evidente: il termine di un anno per la definizione del giudizio in cassazione decorre, ai sensi dell'art. 344-bis, comma 3, cod. proc. pen., dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine di cui all'art. 544 cod. proc. pen., che, nel caso di specie, è pari, ex lege, a trenta giorni, in base alla previsione del richiamato art. 424, comma 4, cod. proc. pen.

    Quando la motivazione non risulta redatta e letta contestualmente secondo quanto attestato nel verbale, il termine per l'improcedibilità decorre secondo la scansione prevista dall'art. 344-bis, comma 3, c.p.p., facendo riferimento alla scadenza del termine per il deposito della motivazione.

  • art. 424, comma 4, c.p.p.

    Merita considerare che, ai sensi dell'art. 424, comma 4, cod. proc. pen., il termine per il deposito della motivazione della sentenza di non luogo a procedere è di trenta giorni ove il giudice non proceda immediatamente alla sua redazione.

    Se il giudice non redige immediatamente la motivazione della sentenza di non luogo a procedere, il termine per il deposito è di trenta giorni.

  • art. 131-bis c.p.

    Osserva come il Tribunale abbia applicato l'art. 131-bis cod. pen. fuori dai casi previsti dalla legge.

    Il ricorrente ha invocato il limite edittale previsto per la particolare tenuità del fatto; la Corte, avendo riqualificato il ricorso come appello, non ha deciso nel merito la censura relativa alla sua applicabilità.

  • art. 625 c.p.

    Invero, la fattispecie contestata e ritenuta nella sentenza, a tenore della quale non risulta essere stata esclusa alcuna aggravante, risulta punita con la reclusione da tre a dieci anni e con multa da 206 a 1549 euro, ai sensi dell'ultimo capoverso dell'art. 625 cod. pen.

    Il Procuratore generale ha richiamato il trattamento edittale dell'ultimo capoverso dell'art. 625 c.p. per sostenere che l'aggravamento contestato escludeva l'applicazione dell'art. 131-bis c.p.; la Corte non ha definito tale questione sostanziale.

Massime di principio

  • La sentenza di non luogo a procedere emessa all'esito dell'udienza predibattimentale ai sensi dell'art. 554-ter c.p.p. è impugnabile con appello secondo l'art. 554-quater c.p.p. e non con ricorso immediato per cassazione, neppure per saltum.
  • Il ricorso per cassazione erroneamente proposto contro una sentenza predibattimentale di non luogo a procedere deve essere riqualificato come appello e gli atti trasmessi al giudice d'appello competente.
  • La possibilità di ricorrere per saltum va verificata entro i limiti stabiliti dall'art. 569 c.p.p.; la garanzia dell'art. 111 Cost. non rende esperibile un mezzo d'impugnazione diverso da quello previsto per la specifica decisione, nel rispetto del principio di tassatività.
  • La motivazione della sentenza non può considerarsi contestuale sulla sola base dell'intestazione o di un'attestazione di deposito in udienza: la lettura in udienza di dispositivo e motivazione deve risultare con certezza dal verbale.

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