Cassazione Penale, Ordinanza n. 34917/2026 del 30/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L’imputato ha impugnato la sentenza della Corte d’appello di Napoli del 23 settembre 2025. Il testo non precisa il reato oggetto della condanna né riporta analiticamente i motivi di ricorso; riferisce che le doglianze riproponevano censure già esaminate e disattese dai giudici di merito e riguardavano, in particolare, la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall’art. 131-bis c.p. La Corte territoriale aveva escluso tale causa in ragione dell’abitualità ostativa, rilevata sulla base di quattro diversi precedenti per evasione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, perché i motivi non erano consentiti in sede di legittimità: riproducevano censure già adeguatamente vagliate dai giudici di merito, le cui argomentazioni sono state ritenute giuridicamente corrette, puntuali, coerenti con le emergenze acquisite e prive di manifeste incongruenze logiche. Ha inoltre ritenuto corretta l’esclusione dell’art. 131-bis c.p. per l’abitualità ostativa collegata ai quattro precedenti per evasione. All’inammissibilità conseguono le statuizioni previste dall’art. 616 c.p.p.; il testo fornito non riporta il dispositivo completo né precisa gli importi eventualmente dovuti.
Norme richiamate
avuto riguardo alla non applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art 131 bis cp in ragione della correttamente rilevata abitualità ostativa legata ai ( quattro) diversi precedenti del ricorrente per evasione
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile quando ricorre l’abitualità ostativa, qui ravvisata dai giudici di merito sulla base di quattro diversi precedenti per evasione.
rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
La dichiarazione di inammissibilità comporta le conseguenze previste dall’art. 616 c.p.p.; il testo disponibile non specifica ulteriormente le statuizioni adottate.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono consentiti motivi che si limitino a riproporre censure già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici di merito con motivazione giuridicamente corretta, puntuale rispetto alle doglianze, coerente con le risultanze acquisite e priva di manifeste incongruenze logiche.
- La causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis c.p. è esclusa quando ricorre l’abitualità ostativa; la decisione considera corretta la valutazione di tale requisito fondata sui precedenti per evasione dell’imputato.
- Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni previste dall’art. 616 c.p.p.
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