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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34916/2026 del 30/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L’imputato ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Napoli dell’11 dicembre 2025. Dal testo non risultano descritti i fatti contestati né le specifiche censure, ma la Corte rileva che i motivi riproducono profili già esaminati e disattesi dai giudici di merito, relativi alla valutazione delle prove a sostegno della responsabilità e al diniego delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che i motivi non fossero consentiti in sede di legittimità perché meramente riproduttivi di questioni già vagliate dai giudici di merito. Ha giudicato le argomentazioni della sentenza impugnata giuridicamente corrette, puntuali, coerenti con le risultanze acquisite e prive di manifeste incongruenze logiche, sia quanto alla valutazione probatoria sulla responsabilità sia quanto al diniego delle attenuanti generiche. In conseguenza dell’inammissibilità, ha disposto le statuizioni previste dall’art. 616 c.p.p.; il testo fornito non riporta la parte dispositiva completa né consente di precisare eventuali importi.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

    All’inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni previste dall’art. 616 c.p.p.

Massime di principio

  • È inammissibile in sede di legittimità il ricorso che si limiti a riproporre censure già adeguatamente esaminate e disattese dai giudici di merito, quando la motivazione impugnata sia giuridicamente corretta, coerente con le risultanze acquisite e priva di manifeste incongruenze logiche.
  • La valutazione delle prove e il diniego delle attenuanti generiche, se sorretti da motivazione coerente e non manifestamente illogica, non possono essere rimessi in discussione in cassazione mediante la mera riproposizione delle doglianze di merito.
  • All’inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni previste dall’art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCircostanze del reato
RamiProcesso penaleParte generale

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