Cassazione Penale, Ordinanza n. 34914/2026 del 30/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso straordinario ai sensi dell’art. 625-bis c.p.p. contro il provvedimento con cui il magistrato addetto all’ufficio per l’esame preliminare dei ricorsi della Prima Sezione penale aveva assegnato il suo ricorso alla Settima Sezione penale ai sensi dell’art. 610, comma 1, c.p.p. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché rivolto contro un atto non giurisdizionale, ma endoprocedimentale e interno alla procedura di assegnazione del ricorso al collegio tabellarmente individuato come giudice naturale; l’atto non era stato emesso dalla Cassazione quale giudice dell’impugnazione di legittimità e non aveva esito definitorio. Il testo non espone le specifiche doglianze formulate dal ricorrente oltre alla proposizione del ricorso straordinario.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario, ritenendo che fosse stato proposto contro un provvedimento non impugnabile e che l’impugnazione non fosse prevista dalla legge. Ha deciso senza formalità ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, c.p.p. e, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 4.000 euro alla Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Stefano De Giovanni ha proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. avverso il provvedimento di assegnazione del magistrato addetto all'ufficio per l'esame preliminare dei ricorsi della Prima Sezione penale del ricorso da lui proposto alla Settima Sezione penale, ai sensi dell'art. 610, comma 1, cod. proc. pen.
La disposizione è richiamata quale base del ricorso straordinario proposto, ma il provvedimento di assegnazione impugnato è stato ritenuto estraneo agli atti impugnabili mediante tale rimedio.
Stefano De Giovanni ha proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. avverso il provvedimento di assegnazione del magistrato addetto all'ufficio per l'esame preliminare dei ricorsi della Prima Sezione penale del ricorso da lui proposto alla Settima Sezione penale, ai sensi dell'art. 610, comma 1, cod. proc. pen.
Nel caso concreto, la norma è richiamata in relazione all’assegnazione del ricorso alla sezione competente; tale assegnazione è qualificata dalla Corte come atto interno ed endoprocedimentale, non come provvedimento giurisdizionale impugnabile.
art. 591, comma 1, lett. b), c.p.p.
Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto proposto avverso provvedimento non impugnabile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. poiché non a carattere giurisdizionale, bensì endoprocedimentale, interno alla procedura di assegnazione del ricorso al collegio tabellarmente individuato come giudice naturale e non emesso dalla Corte di cassazione quale giudice dell'impugnazione di legittimità.
È inammissibile l’impugnazione proposta contro un atto non impugnabile, quale il provvedimento interno ed endoprocedimentale di assegnazione del ricorso al collegio tabellarmente individuato.
Rilevato che l'inammissibilità può essere decisa con procedura senza formalità, rientrando la fattispecie in uno dei casi previsti dall'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen.
La declaratoria d’inammissibilità rientrante nei casi previsti dalla norma può essere adottata con procedura senza formalità.
e che alla declaratoria segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 4.000.
Alla declaratoria d’inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali; in presenza di profili di colpa relativi alla causa d’inammissibilità, può inoltre essere disposto il versamento alla Cassa delle ammende, qui determinato in 4.000 euro.
Massime di principio
- Il provvedimento interno ed endoprocedimentale di assegnazione di un ricorso al collegio individuato secondo le regole tabellari non ha carattere giurisdizionale e non è autonomamente impugnabile mediante ricorso straordinario.
- L’impugnazione proposta contro un provvedimento privo di esito definitorio e per il quale la legge non prevede un mezzo di impugnazione è inammissibile.
- Nei casi previsti dall’art. 610, comma 5-bis, c.p.p., l’inammissibilità può essere dichiarata con procedura senza formalità; alla declaratoria seguono le spese processuali e, se sono ravvisati profili di colpa nella causa d’inammissibilità, può essere disposto il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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