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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13177/2023 del 15/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (agente riscossione)

La controversia

Nel corso di una procedura di riscossione a mezzo ruolo, svolta nelle forme dell'espropriazione immobiliare, il debitore esecutato propose opposizione ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c. L'opposizione venne solo parzialmente accolta in primo grado, ma la Corte d'appello dichiarò inammissibile l'appello dell'opponente. In Cassazione il soccombente propose ricorso affidato a tre motivi, ma il testo della decisione non ne riporta il contenuto specifico: la Corte si è limitata a verificare preliminarmente l'ammissibilità dell'impugnazione e ha rilevato che il ricorso era tardivo, essendo la sentenza impugnata stata pubblicata il 21 giugno 2021 e il ricorso notificato solo il 21 gennaio 2022, oltre il termine lungo semestrale ex art. 327 c.p.c. applicabile al giudizio iniziato nel 2015. È stato inoltre escluso che operasse la sospensione feriale dei termini, trattandosi di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, cioè di giudizio in materia di esecuzione forzata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché notificato oltre il termine lungo di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza d'appello, termine scaduto il 21 dicembre 2021. Ha ritenuto inapplicabile la sospensione feriale dei termini processuali nei giudizi di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi. Non essendosi costituito l'intimato, non sono state liquidate spese. È stato altresì dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, ai fini dell'impugnazione della sentenza si applica il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. nella formulazione vigente, se il processo è soggetto alla disciplina successiva alla riforma del 2009.
  • La sospensione feriale dei termini non opera nei giudizi in materia di esecuzione forzata, compresi quelli instaurati ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c.
  • L'impugnazione proposta oltre il termine lungo è inammissibile senza necessità di esaminare i motivi di merito.
  • In caso di declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, la Corte deve dare atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ove dovuto.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenza

Testo integrale

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