Cassazione Civile, Ordinanza n. 13177/2023 del 15/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente riscossione)
La controversia
Nel corso di una procedura di riscossione a mezzo ruolo, svolta nelle forme dell'espropriazione immobiliare, il debitore esecutato propose opposizione ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c. L'opposizione venne solo parzialmente accolta in primo grado, ma la Corte d'appello dichiarò inammissibile l'appello dell'opponente. In Cassazione il soccombente propose ricorso affidato a tre motivi, ma il testo della decisione non ne riporta il contenuto specifico: la Corte si è limitata a verificare preliminarmente l'ammissibilità dell'impugnazione e ha rilevato che il ricorso era tardivo, essendo la sentenza impugnata stata pubblicata il 21 giugno 2021 e il ricorso notificato solo il 21 gennaio 2022, oltre il termine lungo semestrale ex art. 327 c.p.c. applicabile al giudizio iniziato nel 2015. È stato inoltre escluso che operasse la sospensione feriale dei termini, trattandosi di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, cioè di giudizio in materia di esecuzione forzata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché notificato oltre il termine lungo di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza d'appello, termine scaduto il 21 dicembre 2021. Ha ritenuto inapplicabile la sospensione feriale dei termini processuali nei giudizi di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi. Non essendosi costituito l'intimato, non sono state liquidate spese. È stato altresì dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
indica il rimedio dell'opposizione all'esecuzione esperito nel corso della procedura esecutiva
indica il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi esperito nel corso della procedura esecutiva
nel testo applicabile dopo la riforma del 2009, il termine lungo per impugnare è di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza
disciplinano la trattazione camerale del ricorso in Cassazione
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
comporta, nei casi di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione, il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1 bis, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
costituisce il parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto
ha modificato l'art. 327 c.p.c. nella formulazione del termine lungo
testo unico sulle spese di giustizia richiamato ai fini del contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, ai fini dell'impugnazione della sentenza si applica il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. nella formulazione vigente, se il processo è soggetto alla disciplina successiva alla riforma del 2009.
- La sospensione feriale dei termini non opera nei giudizi in materia di esecuzione forzata, compresi quelli instaurati ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c.
- L'impugnazione proposta oltre il termine lungo è inammissibile senza necessità di esaminare i motivi di merito.
- In caso di declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, la Corte deve dare atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
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