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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09532/2024 del 09/04/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia origina da una domanda risarcitoria proposta da una società contro un soggetto che avrebbe reso dichiarazioni diffamatorie. Il convenuto ha proposto domanda riconvenzionale sostenendo che il rapporto intercorso con la società fosse di agenzia o comunque di collaborazione coordinata e continuativa, con conseguente applicazione della competenza territoriale del giudice del lavoro. Dopo la separazione delle cause e la rimessione al giudice del lavoro, il Tribunale di Mantova ha dichiarato la propria incompetenza territoriale indicando il Tribunale di Verona; quest'ultimo, adito in riassunzione, ha sollevato regolamento di competenza d'ufficio ritenendo che il domicilio del lavoratore/collaboratore non fosse radicato in Verona ma coincidesse con la residenza in provincia di Mantova. La società resistente ha invece sostenuto che il contratto fosse riconducibile al lavoro autonomo ex art. 2222 c.c. e che il centro degli interessi del soggetto fosse nel luogo di svolgimento dell'attività lavorativa, quindi a Verona.

La decisione

La Corte ha dichiarato la competenza territoriale del Tribunale di Mantova, quale giudice del lavoro. Ha ritenuto che, sulla base delle allegazioni di causa, il rapporto dedotto fosse qualificabile come agenzia o collaborazione personale continuativa e coordinata, quindi soggetto all'art. 413, comma 4, c.p.c. In applicazione del criterio del domicilio ex art. 43 c.c., la Corte ha affermato che non vi erano elementi concreti idonei a superare la presunzione di coincidenza tra domicilio e residenza del soggetto, residente in Sabbioneta (Mantova). Le affermazioni circa la presenza quotidiana presso la sede aziendale e gli spostamenti lavorativi sono state giudicate insufficienti a radicare il domicilio in Verona. Il procedimento dovrà dunque proseguire davanti al Tribunale di Mantova, con rimessione al definitivo della regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 413, comma 4, c.p.c.

    "giudice nella cui circoscrizione si trova il domicilio dell'agente, del rappresentante di commercio ovvero del titolare degli altri rapporti di collaborazione di cui al predetto n. 3 dell'art. 409"

    Per le controversie di lavoro parasubordinato la competenza territoriale si determina in base al domicilio del collaboratore/agente, non secondo il luogo in cui si svolge la prestazione o si trova la sede del committente.

  • art. 409 c.p.c.

    Il rapporto dedotto, se qualificabile come collaborazione coordinata e continuativa o agenzia, rientra nell'area delle controversie di lavoro parasubordinato.

  • art. 43 c.c.

    Il domicilio è il luogo in cui la persona ha stabilito il centro principale dei propri affari e interessi; la nozione richiede una valutazione unitaria e tendenzialmente stabile dei rapporti personali, economici e sociali.

  • art. 2222 c.c.

    La Corte non aderisce alla qualificazione del rapporto come contratto d'opera prospettata dalla società, perché dalle allegazioni emerge una relazione di agenzia o collaborazione coordinata e continuativa.

Massime di principio

  • Nelle controversie di lavoro parasubordinato la competenza territoriale va individuata ai sensi dell'art. 413, comma 4, c.p.c. nel domicilio del collaboratore o dell'agente, inteso secondo l'art. 43 c.c. come centro principale degli affari e interessi.
  • Ai fini della competenza, la verifica va compiuta sulla base delle allegazioni contenute nella domanda e non delle sole contestazioni della parte convenuta; la riqualificazione d'ufficio è consentita solo in presenza di ambiguità non altrimenti superabili.
  • Il domicilio, di regola, si presume coincidente con la residenza; per superare tale presunzione servono elementi concreti e specifici idonei a dimostrare un effettivo centro degli interessi in un luogo diverso.
  • Il mero svolgimento dell'attività lavorativa presso la sede del committente, anche con frequenti spostamenti o con funzioni di responsabilità, non basta normalmente a fondare il domicilio in quel luogo ai fini della competenza territoriale.
  • Dichiarazioni generiche sulla presenza abituale presso la sede aziendale o sull'eventuale pernottamento non sono sufficienti, da sole, a provare un domicilio diverso dalla residenza.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaAppalto e somministrazione
RamiProcesso civileLavoro
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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