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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06504/2025 del 11/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (danneggiato)

La controversia

La controversia nasce da un incidente occorso a un lavoratore, che aveva agito insieme al coniuge per ottenere il risarcimento dei danni. Il tribunale aveva accolto solo in parte la domanda del danneggiato, condannando personalmente il convenuto al pagamento del risarcimento per il 50% del danno non patrimoniale, e aveva rigettato per prescrizione la domanda proposta dal coniuge. La corte d'appello aveva confermato la decisione. In cassazione il soccombente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 651 c.p.p., 2935 c.c., 2055 c.c. e 2087 c.c., sostenendo il difetto di legittimazione passiva personale perché, a suo dire, la responsabilità civile per l'illecito avrebbe dovuto gravare solo sulla società da lui rappresentata per effetto del principio di immedesimazione organica; ha inoltre richiamato la non pertinenza della condanna penale e di altre questioni relative alla rinuncia alla domanda nei confronti della società. Con il secondo motivo ha denunciato violazione dell'art. 2055, ultimo comma, c.c. in tema di graduazione della colpa tra danneggiante e danneggiato, lamentando che la corte territoriale avesse ritenuto impossibile provare una diversa incidenza causale e avesse quindi confermato il riparto al 50%, nonostante, secondo il ricorrente, fossero stati articolati mezzi di prova per dimostrare una diversa graduazione o l'esclusione della sua responsabilità; la Corte di cassazione ha però rilevato che tali prove non erano state ritualmente reiterate in appello dal ricorrente e che le censure erano comunque non specifiche.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il giudicato penale di condanna per lesioni colpose, divenuto irrevocabile, fa stato nel giudizio civile quanto all'accertamento del fatto, della sua illiceità penale e alla riferibilità della condotta all'imputato, sicché resta ferma la responsabilità personale del convenuto nel giudizio risarcitorio, a prescindere da eventuali profili di responsabilità concorrente della società. Ha inoltre osservato che i precedenti richiamati dal ricorrente non escludono la responsabilità personale dell'amministratore e che non avevano rilievo né la diversa base normativa della condanna penale né la rinuncia alla domanda verso la società. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché diretto a contestare la mancata ammissione di prove senza specificare puntualmente il contenuto delle istanze istruttorie, in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.; inoltre il ricorrente aveva ammesso di non avere reiterato in appello le proprie richieste istruttorie, rendendo la censura radicalmente inammissibile. La Corte ha condannato il ricorrente alle spese di legittimità, con distrazione in favore del difensore del controricorrente, e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 651 c.p.p.

    quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso

    La sentenza penale irrevocabile di condanna fa stato nel giudizio civile risarcitorio nei limiti indicati dalla norma, vincolando il giudice civile sull'accertamento del fatto e della responsabilità dell'imputato.

  • art. 2935 c.c.

    È richiamato dal ricorrente nel primo motivo, ma la Corte non ne fa applicazione autonoma, ritenendolo non decisivo rispetto alla responsabilità personale accertata.

  • art. 2055 c.c.

    Nel caso concreto la Corte rileva che non è censurabile la conferma del riparto del 50% del danno e, quanto al secondo motivo, che la doglianza sulla graduazione della colpa è inammissibile per difetto di specificità e per mancata reiterazione delle prove in appello.

  • art. 2087 c.c.

    È richiamato dal ricorrente nel primo motivo, ma non incide sull'esito, essendo centrale l'accertamento della responsabilità personale derivante dal fatto lesivo già giudicato penalmente.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    La censura sulle prove è inammissibile se non indica in modo puntuale il contenuto delle istanze istruttorie di cui si lamenta la mancata ammissione.

  • art. 375 c.p.c.

    È richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    È richiamato per la trattazione camerale e il deposito di memorie.

  • art. 93 c.p.c.

    Giustifica la distrazione delle spese in favore del difensore che ha dichiarato di averle anticipate.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    In caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La sentenza penale irrevocabile di condanna fa stato nel giudizio civile risarcitorio quanto all'esistenza del fatto, alla sua illiceità penale e alla riferibilità del fatto all'imputato, sicché il convenuto non può rimettere in discussione tali profili nel giudizio sulla liquidazione del danno.
  • L'eventuale responsabilità concorrente dell'ente rappresentato non esclude, di per sé, la responsabilità personale dell'autore materiale del fatto illecito o del soggetto condannato penalmente.
  • Le censure in cassazione che investono il diniego di prove devono indicare in modo specifico e puntuale il contenuto delle istanze istruttorie e la loro decisività; in difetto, la doglianza è inammissibile.
  • Non può essere utilmente censurata in cassazione la valutazione di merito sulla graduazione del concorso di colpa se la parte non ha ritualmente coltivato in appello le richieste istruttorie e non deduce con precisione gli atti processuali rilevanti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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