Cassazione Penale, Sentenza n. 39628/2022 del 20/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione dell'ordinanza che, per decorrenza dei termini di custodia cautelare, ha sostituito gli arresti domiciliari con l'obbligo di dimora (con prescrizione di non allontanarsi dall'abitazione dalle 21 alle 6) in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione per mancata verifica e motivazione circa la permanenza delle esigenze cautelari richieste dall'art. 307 c.p.p., necessario requisito per sostituire la misura custodiale con altra misura meno afflittiva dopo il decorso dei termini.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Pur richiamando il principio secondo cui l'art. 307 c.p.p. richiede una verifica positiva e motivata della permanenza (totale o parziale) delle esigenze cautelari o della sopravvenienza di nuove esigenze, la Corte rileva che il giudice a quo ha esplicitamente affermato l'immutato quadro cautelare in assenza di elementi di novità. Inoltre la Corte sottolinea l'onere di specificazione previsto dall'art. 581, lett. c), c.p.p.: il ricorrente non ha indicato quali elementi concreti il giudice avrebbe dovuto valutare, da quali atti tali elementi risultassero e quale impatto avrebbero avuto sul complessivo quadro probatorio. La doglianza è pertanto generica e inammissibile; il ricorso viene rigettato e il ricorrente condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
La sostituzione di una misura cautelare scaduta può avvenire solo se sussistono le ragioni che avevano determinato la custodia cautelare; la norma va interpretata comprendendo sia la persistenza delle originarie esigenze cautelari sia l'eventuale sopravvenienza di nuove esigenze, e impone al giudice una motivazione positiva sulla persistenza di tali ragioni.
art. 581, lett. c) cod. proc. pen.
Impone all'impugnante l'obbligo di indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno del gravame; la mancata specificazione rende la censura generica e inammissibile in sede di legittimità.
art. 73 d.P.R. 9-10-1990, n. 309
Norma sostanziale relativa al reato di cui è accusato l'imputato, che costituisce il titolo della misura cautelare adottata; utilizzata nel provvedimento di merito come fatto-reato oggetto della misura.
Massime di principio
- Quando la custodia cautelare scade, il giudice che applica una misura sostitutiva deve motivare positivamente la persistenza delle ragioni cautelari (o la sopravvenienza di nuove esigenze) e non limitarsi a un mero richiamo all'accertamento originario.
- Il ricorrente in cassazione deve indicare con precisione gli elementi di fatto e di diritto trascurati dal giudice di merito; le contestazioni generiche sull'omessa motivazione sono inammissibili.
- Per impugnare con successo la mancanza di motivazione su persistenti esigenze cautelari, è necessario specificare quali atti o fatti il giudice avrebbe dovuto valutare e dimostrare la rilevanza decisiva di tali elementi sul complessivo quadro probatorio.
- Il semplice decorso del tempo non determina automaticamente l'elisione delle esigenze cautelari; occorre dimostrare fatti nuovi o cambiati che incidano sulla necessità della misura.
- Nel formulare un ricorso avverso la sostituzione della misura, è utile allegare documenti e riferimenti processuali precisi (atti, provvedimenti, risultanze investigative) che mostrino la sopravvenuta insussistenza delle esigenze cautelari.
Testo integrale
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