Cassazione Civile, Ordinanza n. 07662/2026 del 30/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di costituzione coattiva di servitù di passaggio carraio proposta dal proprietario di un immobile che sosteneva di essere totalmente intercluso rispetto alla pubblica via e di avere accesso solo attraverso un vialetto comune in comproprietà con altri soggetti. In primo grado il Tribunale aveva accolto la domanda, dichiarando costituita la servitù di passaggio carraio sul vialetto e regolando anche le spese di manutenzione, oltre a rigettare la domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c. proposta dai convenuti. Le convenute avevano appellato la decisione; nel corso del giudizio di gravame era intervenuto il decesso di uno dei convenuti ed era stato proseguito il processo dagli altri aventi causa e contro un altro comproprietario. La Corte d’appello ha rigettato l’impugnazione, ritenendo: insussistente un giudicato esterno derivante da una precedente sentenza che aveva accolto un’actio negatoria servitutis, perché quella decisione aveva oggetto e causa petendi diversi rispetto alla domanda di costituzione coattiva; sussistente la totale interclusione del fondo dell’attore, privo di accessi utili sia pedonali sia carrabili; non decisivo il richiamo alla precedente sentenza del 2014; irrilevante la contestazione circa il mutamento di destinazione d’uso del bene, poiché il passaggio carrabile era comunque necessario anche per il deposito. Con il ricorso per cassazione le soccombenti hanno dedotto due motivi: 1) violazione di norme sostanziali e processuali sul giudicato, sostenendo che la precedente sentenza avesse precluso il nuovo giudizio e che fosse violato il ne bis in idem; 2) violazione delle norme sulla servitù coattiva di passaggio e nullità della sentenza per motivazione apparente, sostenendo che mancasse l’interclusione, che esistesse già un passaggio pedonale o una limitazione pattizia della servitù, che il mutamento di destinazione fosse illegittimo e che il passaggio carrabile non fosse necessario. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi infondati, affermando che il giudicato formatosi su un’azione di accertamento negativo di servitù non si estende alla successiva domanda costitutiva di servitù coattiva, trattandosi di petitum e causa petendi diversi; ha inoltre confermato che l’interclusione va valutata sul fondo nella sua interezza e che, in caso di effettiva necessità, il giudice di merito può riconoscere anche il passaggio carrabile, effettuando il bilanciamento tra interessi contrapposti. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna delle ricorrenti alle spese, a un’ulteriore somma ex art. 96 c.p.c. e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Corte d’appello di Napoli che aveva a sua volta respinto l’appello delle proprietarie del vialetto. Ha ritenuto corretta l’esclusione del giudicato esterno invocato dalle ricorrenti, perché la precedente sentenza riguardava una diversa azione di accertamento negativo della servitù, mentre la causa odierna aveva ad oggetto la costituzione coattiva della servitù di passaggio ex art. 1051 c.c. Ha poi confermato l’accertamento di merito sulla totale interclusione del fondo dominante e sulla necessità del passaggio carrabile per il conveniente uso del bene, ritenendo non decisive le doglianze sul preteso passaggio pedonale, sul titolo di acquisto e sul mutamento di destinazione d’uso. Per essere stato deciso il ricorso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., la Corte ha applicato anche l’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., condannando le ricorrenti al pagamento di una somma ulteriore in favore della controparte e di una somma in favore della Cassa delle ammende, oltre alle spese di legittimità e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
regola la servitù coattiva di passaggio; presuppone una situazione di effettiva necessità di accesso del fondo intercluso e consente il passaggio più adeguato solo dopo il bilanciamento degli interessi contrapposti.
richiamato dalle ricorrenti in tema di servitù; la Corte ribadisce la distinzione tra azioni di accertamento del diritto di servitù già esistente e azione costitutiva di servitù coattiva.
fonte generale dell’azione volta a ottenere una sentenza costitutiva di servitù necessaria, quando ricorrano i presupposti di legge.
richiamato nel ricorso; la Corte non ne fa un autonomo uso decisorio, concentrandosi invece sull’art. 1051 c.c. e sulla diversa fattispecie della servitù coattiva.
richiamato nella motivazione di merito e valorizzato dalla Corte come norma pertinente alla partecipazione dei comproprietari e alla mancata costituzione pattizia della servitù invocata.
richiamato per contestare l’interpretazione del titolo di acquisto; la Corte ritiene però che la censura non colpisca la ratio decidendi.
richiamato insieme alle norme ermeneutiche contrattuali; non è decisivo ai fini dell’esito, poiché la Corte ritiene assorbente la diversa causa petendi della domanda di servitù coattiva.
richiamato sul giudicato sostanziale; la Corte precisa che l’autorità del giudicato opera solo entro i limiti degli elementi costitutivi della precedente azione.
richiamato sul giudicato formale; la Corte lo considera nel quadro della dedotta preclusione, ma esclude che ricorra nella specie.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma sul vizio di violazione o falsa applicazione di legge invocata per entrambi i motivi.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
norma invocata per la dedotta nullità della sentenza per motivazione apparente; la Corte esclude il vizio perché la motivazione è pienamente intellegibile.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
richiamato dalla Corte per delimitare il sindacato di legittimità sulla motivazione al "minimo costituzionale".
richiamato per la dedotta nullità della sentenza; la Corte esclude che la motivazione sia mancante o meramente apparente.
richiamato in relazione all’obbligo motivazionale; la Corte ritiene la motivazione della sentenza impugnata sufficiente.
procedura di decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati; la Corte richiama la compatibilità del relatore/proponente con il collegio e applica la disciplina delle conseguenze economiche.
richiamato nel passaggio sulla composizione del collegio dopo la proposta ex art. 380-bis c.p.c.
applicato, in ragione della decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., con condanna delle ricorrenti al pagamento di una somma ulteriore alla controparte e di una somma alla Cassa delle ammende.
fonte della condanna aggravata disposta in sede di legittimità per ricorso deciso in conformità alla proposta accelerata.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
la Corte dà atto dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il giudicato esterno preclude solo la riproposizione della medesima azione tra le stesse parti, quando coincidano petitum e causa petendi nei loro elementi costitutivi; non opera invece se il nuovo giudizio ha ad oggetto una domanda diversa, anche se fondata su questioni fattuali o giuridiche in parte sovrapponibili.
- L’azione di costituzione coattiva della servitù di passaggio ex art. 1051 c.c. è distinta dalle azioni di accertamento positivo o negativo di una servitù già esistente: nella prima si discute della sussistenza dei presupposti legali per la nascita del diritto, nella seconda dell’esistenza o inesistenza di un diritto reale preesistente.
- L’interclusione ai fini della servitù coattiva va accertata con riferimento al fondo dominante considerato nella sua interezza; non è sufficiente che solo una parte del bene sia difficilmente raggiungibile o che l’accesso carrabile sia inesistente se il passaggio pedonale è comunque idoneo alle concrete esigenze del fondo.
- Il "conveniente uso del fondo" richiesto dall’art. 1051 c.c. non coincide con una maggiore comodità del proprietario, ma presuppone una effettiva necessità; il giudice deve bilanciare l’utilità per il fondo dominante con il minor sacrificio possibile per il fondo servente, potendo limitare il passaggio alle modalità strettamente necessarie.
- La motivazione è apparente solo quando non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non basta la mera insoddisfazione della parte rispetto alla valutazione delle prove o alla lettura dei titoli e degli atti compiuta dal giudice di merito.
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