Cassazione Penale, Ordinanza n. 23209/2026 del 23/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisati profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
La condannata, in fase di esecuzione penale, aveva chiesto l'affidamento in prova al servizio sociale in relazione a una pena complessiva di anni 16 e giorni 22 di reclusione. Il Tribunale di sorveglianza aveva rigettato l'istanza. Con il ricorso per cassazione veniva dedotta illogicità della motivazione del diniego, valorizzando la durata della detenzione già sofferta (circa 9 anni), il parere favorevole del direttore dell'istituto penitenziario e il comportamento definito esemplare durante la detenzione. La Suprema Corte rileva però che il motivo riproduce sostanzialmente l'istanza già proposta e che la motivazione del giudice di sorveglianza è congrua e non manifestamente illogica, in quanto fondata su plurimi elementi ostativi: numerosi precedenti per furto aggravato, ripetute concessioni di misure alternative poi revocate, assenza di indicazione di un'attività lavorativa, infrazione disciplinare del 23 luglio 2020 e posizione delle figlie della condannata, anch'esse pregiudicate e sottoposte a misure alternative. È inoltre evidenziato che il Tribunale aveva comunque considerato il percorso trattamentale, indicando l'avvenuta ammissione a permessi.
Norme richiamate
La decisione riguarda la richiesta di affidamento in prova nell'ambito della sorveglianza, senza sviluppare un'interpretazione autonoma della norma; la Corte si limita a verificare la congruità della motivazione del diniego e l'inammissibilità del ricorso.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, ove ravvisabile colpa nella proposizione dell'impugnazione, anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto la veste della censura di illogicità della motivazione, si risolva in una mera riproposizione dell'istanza già formulata al giudice di sorveglianza, senza individuare specifici vizi logici o giuridici della decisione impugnata.
- Il giudizio di legittimità sulla decisione in tema di affidamento in prova non consente una nuova valutazione del merito, ma si limita al controllo della congruità, completezza e assenza di manifesta illogicità della motivazione del tribunale di sorveglianza.
- Nel diniego della misura alternativa, il giudice può valorizzare complessivamente precedenti penali, precedenti revoche di benefici, carenza di concrete prospettive lavorative, infrazioni disciplinari e contesto familiare della persona condannata, quando tali elementi siano logicamente ritenuti indicativi di inidoneità del trattamento richiesto.
- Ai fini dell'inammissibilità del ricorso, la condanna alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende presuppone la valutazione di profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
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