Cassazione Civile, Ordinanza n. 38974/2021 del 07/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
La controversia origina da un contratto preliminare di compravendita immobiliare stipulato nel 1982 tra il promissario acquirente e la società venditrice, relativo a un immobile sito in Pietrasanta. A seguito di vicende processuali pregresse e di un lodo arbitrale rituale pronunciato secondo equità, era stato disposto il trasferimento dell'immobile agli eredi dell'originario promissario acquirente, con condanna di questi ultimi al pagamento del saldo prezzo, di interessi compensativi, di una somma forfettaria per il protratto godimento del bene e di ulteriori oneri condominiali e fiscali. Gli eredi avevano impugnato il lodo davanti alla Corte d'appello deducendo, in sintesi, nullità parziale per contraddittorietà ex art. 829, comma 1, n. 11 c.p.c. e ultrapetizione; la Corte d'appello aveva respinto l'impugnazione. Con il ricorso per cassazione i ricorrenti hanno denunciato la violazione dell'art. 829, comma 1, n. 11 c.p.c. per la pretesa incompatibilità tra la previsione di un'indennità onnicomprensiva per il godimento dell'immobile e il termine perentorio di 60 giorni per il pagamento del prezzo residuo, nonché l'omesso esame dell'eccezione di ultrapetizione sollevata contro il lodo.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili il primo e il terzo motivo perché diretti, in sostanza, a sollecitare un nuovo giudizio sul merito e sull'accertamento fattuale, non consentito nel giudizio di impugnazione per nullità del lodo arbitrale, che è giudizio a critica limitata. Ha inoltre dichiarato inammissibile il secondo motivo perché nuovo, non essendo stato specificamente dedotto in appello il distinto vizio di ultrapetizione come causa autonoma di nullità del lodo. La Corte ha ribadito che la contraddittorietà rilevante ai fini dell'art. 829 n. 11 c.p.c. deve emergere tra le parti del dispositivo o tra motivazione e dispositivo, mentre non è consentito censurare il lodo per una asserita inconciliabilità con elementi esterni o per una semplice non condivisibilità della motivazione. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato come base della domanda arbitrale di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto preliminare, poi sfociata nel trasferimento dell'immobile.
art. 829, comma 1, n. 11 c.p.c.
Il vizio di nullità per contraddittorietà del lodo è a critica ristretta: deve emergere da inconciliabilità interna tra le componenti del lodo, non da un confronto con elementi esterni o con il merito della decisione.
Utilizzato per denunciare in cassazione la violazione di legge, ma le censure sono state ritenute inammissibili perché miravano a rivalutare il merito del lodo.
Il motivo è stato dichiarato inammissibile perché la questione prospettata non risultava specificamente dedotta nei gradi precedenti ed era comunque estranea al perimetro del controllo sulla sentenza di impugnazione del lodo.
art. 829, comma 1, n. 4 c.p.c.
Richiamato in relazione all'ultrapetizione e all'eccesso di potere giurisdizionale degli arbitri, vizio che doveva essere dedotto tempestivamente davanti alla Corte d'appello.
Serve come parametro del difetto di motivazione del lodo, configurabile solo se la motivazione manchi del tutto o sia tale da non rendere ricostruibile la ratio decidendi.
Il giudizio di impugnazione del lodo è un giudizio rescindente a critica limitata, con motivi tassativi e specifici.
Indicato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Richiamato per il principio di conversione in motivi di gravame delle cause di nullità, applicato anche alle sentenze arbitrali.
Massime di principio
- L'impugnazione per nullità del lodo arbitrale è un giudizio a critica limitata: sono ammessi solo i motivi tassativamente previsti dalla legge e formulati in modo specifico, senza possibilità di riesame del merito.
- La contraddittorietà idonea a determinare la nullità del lodo deve essere interna al provvedimento arbitrale, tra le parti del dispositivo o tra motivazione e dispositivo; non basta una presunta incoerenza con il contratto o con precedenti decisioni esterne.
- Il difetto di motivazione del lodo è rilevante solo quando la motivazione manchi del tutto o sia così carente da non consentire di individuare la ratio decidendi; una motivazione semplicemente opinabile non integra nullità.
- In cassazione contro la sentenza che ha deciso sull'impugnazione del lodo, il controllo verte sulla correttezza della decisione della Corte d'appello e non direttamente sul lodo arbitrale.
- I vizi del lodo quali ultrapetizione o eccesso di potere degli arbitri devono essere dedotti come motivi di impugnazione davanti alla Corte d'appello; se non tempestivamente prospettati, non possono essere introdotti per la prima volta in cassazione.
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