Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47555/2024 del 30/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente chiedeva l'applicazione della continuazione in sede esecutiva tra due sentenze irrevocabili per partecipazione ad associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.): la sentenza "Homo novus" (Corte d'appello di Caltanissetta 14/07/2016, irrevocabile 13/09/2017) relativa al periodo 2012 - settembre 2013 e la sentenza "Caput silente" (Corte d'appello di Caltanissetta 22/06/2023, irrevocabile 08/05/2024) relativa al periodo febbraio 2017 - aprile 2019. Il ricorrente deduceva che, nonostante il notevole intervallo temporale e la parziale diversità della compagine, sussistesse unità del disegno criminoso: i reati sono permanenti; la carcerazione non rompe automaticamente il vincolo associativo nelle organizzazioni mafiose; esistono elementi concreti di continuità (contatti e direttive impartite anche durante la detenzione tramite terzi, contiguità territoriale, omogeneità di condotte e modus operandi). La Corte d'appello aveva rigettato per l'ampio iato temporale e la diversa composizione della "famiglia" mafiosa, ritenendo carente la prova della continuità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso per vizio della motivazione. Richiamando la giurisprudenza consolidata, ha osservato che il giudice dell'esecuzione non ha effettuato la necessaria e specifica indagine sulla natura e continuità dei sodalizi e ha dato per scontata la disarticolazione del clan senza adeguato supporto motivazionale. La Cassazione ha inoltre rilevato che non è stata concretamente valutata la documentazione e gli elementi indicati dalla difesa (contatti e direttive durante la detenzione, ruolo di intermediari come Cocuzza e Mauceri, provvedimenti irrevocabili). Per questi motivi l'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Caltanissetta, in diversa composizione, affinché approfondisca i temi e compulsando le sentenze irrevocabili.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Reato di associazione di stampo mafioso, oggetto delle due sentenze; la giurisprudenza ammette che, in contesti mafiosi, il vincolo della continuazione possa sussistere anche nonostante fasi di detenzione o condanne, se sussiste unità del disegno criminoso.

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata come base dell'istanza in sede esecutiva per la valutazione della continuazione tra sentenze irrevocabili; impone l'esame delle pronunce irrevocabili per verificare la sussistenza del vincolo di continuità.

  • Giurisprudenza: Sez.1, n. 38486 del 19/05/2011 (Rinzivillo)

    Principio che la detenzione o condanna non interrompono automaticamente il vincolo della continuazione in contesti mafiosi dove tali eventi sono prevedibili; serve verifica se il segmento successivo della condotta trovi spinta psicologica nel pregresso accordo.

  • Giurisprudenza: Sez.5, n. 20900 del 26/04/2021 (Gattuso)

    Per configurare la continuazione tra reati associativi non è sufficiente la omogeneità delle condotte: occorre una specifica indagine sulla natura dei sodalizi, la loro operatività e continuità temporale per accertare l'unicità del momento deliberativo.

  • Giurisprudenza: Sez.6, n. 51906 del 15/09/2017 (Carpentieri)

    La continuazione può essere esclusa quando emerga un profondo mutamento del gruppo criminale nel tempo (composizione e programma) per cause imprevedibili; ciò richiede motivazione adeguata.

Massime di principio

  • Nelle ipotesi di associazione mafiosa la detenzione o condanne non interrompono automaticamente il vincolo della continuazione: il giudice deve valutare se la nuova condotta trovi la sua spinta psicologica nell'accordo originario.
  • Per affermare o escludere la continuazione tra reati associativi è necessaria un'analisi specifica e motivata sulla natura dei sodalizi, la loro concreta operatività, la continuità temporale e l'unicità del momento deliberativo, nonché sulla effettiva ripresa delle attività dopo eventi interruttivi.
  • La semplice distanza temporale e la parziale modificazione della compagine sociale non sono di per sé idonee a escludere la continuazione: occorre verificare se le modificazioni siano fisiologiche o se configurino un nuovo pactum sceleris.
  • I contatti e le comunicazioni intercorsi durante la detenzione, nonché l'uso di intermediari per impartire direttive, possono costituire elementi probatori rilevanti a sostegno della continuità del vincolo associativo e devono essere concretamente valutati dal giudice.
  • Il giudice dell'esecuzione è tenuto a una motivazione rigorosa quando decide sulla continuazione in sede esecutiva: la mera affermazione di un 'iato temporale' o di cambi di componenti senza esame degli elementi fattuali è insufficiente e può determinare annullamento con rinvio.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.