Cassazione Civile, Ordinanza n. 12255/2024 del 06/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento relativa all’IVA per l’anno d’imposta 2008, emessa ai sensi dell’art. 54-bis del d.P.R. n. 633/1972 per omessi versamenti. La società aveva dedotto di aver optato per il regime di contabilità gestita da terzi, sostenendo che ciò incidesse sulla liquidazione periodica dell’imposta, e aveva contestato nel merito la pretesa fiscale. La CTP aveva accolto il ricorso; la CTR del Lazio aveva poi rigettato l’appello dell’Ufficio, ritenendo che la società avesse versato integralmente quanto dovuto. In cassazione l’Agenzia ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 3, d.P.R. n. 100/1998, sostenendo che la CTR avesse errato nel ritenere integralmente assolta l’IVA: secondo il ricorrente, in caso di contabilità affidata a terzi la liquidazione deve essere effettuata con riferimento all’imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente e non nel mese precedente, con conseguente diversa base di calcolo e sfasatura del periodo di riferimento. La contribuente ha resistito, eccependo anche l’inammissibilità del ricorso, ma la Corte ha rigettato tale eccezione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondate le eccezioni di inammissibilità e ha accolto il ricorso dell’Agenzia. Ha interpretato l’art. 1, comma 3, d.P.R. n. 100/1998 nel senso che l’affidamento a terzi della contabilità non determina uno slittamento del termine di liquidazione dell’IVA, ma comporta una diversa base di calcolo, riferita alle annotazioni del secondo mese precedente anziché del mese precedente, in ragione della non immediata disponibilità della documentazione contabile. Poiché la sentenza impugnata non aveva accertato in fatto il rispetto di tale criterio, è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è stata invocata come norma processuale per denunciare violazione e falsa applicazione di legge da parte della sentenza impugnata.
art. 1, comma 3, d.P.R. 23 marzo 1998, n. 100
"il contribuente che affida a terzi la tenuta della contabilit à ... può fare riferimento, ai fini del calcolo della differenza di imposta relativa al mese precedente, all'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente"
la Corte ha ritenuto che la norma non sposti il termine di liquidazione, ma consenta una diversa base di calcolo dell’IVA per tener conto della non immediata disponibilità della contabilità affidata a terzi.
art. 54-bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
norma posta a base dell’emissione della cartella di pagamento per omessi versamenti IVA.
Massime di principio
- Quando la contabilità è affidata a terzi, la disciplina speciale sulla liquidazione periodica dell’IVA va letta come regola di calcolo della base imponibile periodica, non come proroga del termine di versamento.
- La base di calcolo dell’IVA, in presenza di contabilità gestita da terzi, deve essere determinata con riferimento alle annotazioni e ai dati del secondo mese precedente, in ragione della non immediata disponibilità della documentazione contabile.
- Il giudice di merito, se applica la disciplina speciale sulla contabilità presso terzi, deve accertare in concreto che la liquidazione sia stata effettuata secondo il corretto periodo di riferimento; in difetto di tale accertamento la decisione è cassabile.
- Le eccezioni di inammissibilità del ricorso sono infondate quando il ricorrente individua chiaramente il capo della sentenza censurato e la relativa violazione di legge, anche se richiama atti di parte per descrivere la modalità di calcolo contestata.
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