Cassazione Civile, Ordinanza n. 11199/2024 del 26/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (assicurato)
La controversia
La controversia nasce da un incendio verificatosi in un locale commerciale adibito alla vendita di alimentari, per il quale erano state stipulate due polizze assicurative, una sul contenuto e una sul fabbricato. A seguito della liquidazione del danno risultante da verbale peritale, veniva emesso decreto ingiuntivo in favore della persona che aveva promosso l'azione monitoria. La compagnia assicurativa proponeva opposizione sostenendo che, quanto alla polizza sul contenuto, il ricorso monitorio fosse stato proposto da soggetto privo di legittimazione attiva, poiché la polizza risultava intestata a una s.n.c. e non alla persona fisica che aveva agito. Il Tribunale accoglieva l'opposizione e annullava il decreto. In appello l'attrice monitoria deduceva che la società contraente si era trasformata in impresa individuale prima del ricorso monitorio e contestava il giudizio di tardività sulla documentazione prodotta. In Cassazione articolava tre motivi: violazione degli artt. 182 e 359 c.p.c. per mancata ammissione di documenti idonei a provare la legittimazione attiva; violazione dell'art. 345 c.p.c. per mancata ammissione di documenti indispensabili; violazione dell'art. 345 c.p.c. per mancata ammissione di un documento sopravvenuto prodotto in appello.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo insindacabili in sede di legittimità le valutazioni di fatto della corte territoriale, che aveva ricondotto la vicenda a un difetto di titolarità del diritto di credito all'indennizzo, non a un mero difetto di rappresentanza sanabile ex art. 182 c.p.c. nel testo previgente. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo, censurando la corte d'appello per avere dichiarato tardiva la documentazione prodotta in appello senza verificare se essa fosse indispensabile ai fini della decisione, secondo il regime dell'art. 345 c.p.c. previgente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti e la causa è stata rinviata alla Corte d'Appello di Reggio Calabria in diversa composizione per nuovo esame, anche sulle spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Indicato come parametro del ricorso per cassazione per denunciare violazioni di legge.
nel testo previgente, ratione temporis applicabile
Il potere del giudice di assegnare un termine per la regolarizzazione dei difetti di rappresentanza, assistenza o autorizzazione ha carattere discrezionale nel regime previgente; nel caso concreto non ricorreva un difetto sanabile ma un difetto di titolarità sostanziale del credito.
Richiamato insieme all'art. 182 c.p.c. nel motivo sulla mancata ammissione di documenti.
nel testo previgente, ratione temporis applicabile
Nel regime previgente il divieto di nova in appello era derogabile per prove nuove indispensabili; il giudice d'appello deve valutare l'indispensabilità della prova e non limitarsi a dichiararne la tardività.
Richiamato per la trattazione del ricorso in adunanza camerale.
Citato per la domanda riconvenzionale di risarcimento per lite temeraria, poi respinta nei gradi di merito.
Richiamato come possibile base per inferire la sopravvenuta mancanza della pluralità dei soci e la concentrazione dei rapporti nell'unico soggetto rimasto.
Massime di principio
- Quando la controversia riguarda la pretesa di un indennizzo assicurativo, la distinzione tra difetto di rappresentanza processuale e difetto di titolarità sostanziale del credito è decisiva: solo il primo può eventualmente essere sanato nei limiti dell'art. 182 c.p.c., mentre il secondo comporta l'insussistenza del diritto fatto valere.
- Nel regime previgente dell'art. 345 c.p.c., la produzione di nuovi documenti in appello non può essere esclusa automaticamente per tardività: il giudice deve verificare se la prova sia indispensabile, cioè idonea a chiarire in modo decisivo la ricostruzione fattuale o a provare un fatto rimasto indimostrato.
- La valutazione di indispensabilità delle nuove prove in appello è un apprezzamento che il giudice di merito deve compiere espressamente; la mancata considerazione di tale requisito integra error in procedendo censurabile in cassazione.
- Il documento sopravvenuto o prodotto per la prima volta in appello può essere ammesso anche quando la parte sia incorsa in preclusioni istruttorie nel primo grado, se esso è determinante per la decisione secondo il regime processuale applicabile ratione temporis.
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