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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27423/2023 del 26/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una società ricettiva aveva ricevuto un’ordinanza ingiunzione per il pagamento di somme trattenute a titolo di canone di depurazione relativo al servizio idrico integrato per annualità 2017-2018. La società aveva proposto opposizione sostenendo, in via principale, che il canone non fosse dovuto perché il servizio di depurazione non era stato effettivamente reso nel periodo fatturato e che la pretesa avesse natura di corrispettivo e non di tributo o tariffa; in via subordinata, chiedeva il rimborso delle spese sostenute per realizzare e mantenere un proprio impianto di depurazione, asseritamente sostitutivo dell’inadempimento dell’ente. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, la società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione della legge speciale sul canone di depurazione, per avere la Corte d’appello qualificato il canone come prelievo imposto dall’amministrazione anziché come corrispettivo sinallagmatico, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e di legittimità richiamata dalla ricorrente; 2) violazione della normativa di settore per mancata interpretazione costituzionalmente orientata e per mancata considerazione delle modifiche normative e delle sentenze sopravvenute, con prospettazione in via incidentale di questione di legittimità costituzionale; 3) violazione dell’art. 2697 c.c. per avere ritenuto provata la realizzazione degli impianti di depurazione sulla base della delibera comunale e di altra documentazione, senza adeguata prova dell’effettiva funzionalità e dell’effettiva servitù rispetto alla struttura gestita dalla ricorrente; 4) violazione dell’art. 92 c.p.c. per mancata compensazione delle spese di lite in ragione della novità della questione e dell’asserita assenza di precedenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché il canone previsto dalla legge speciale per Venezia e Chioggia non è assimilabile al canone del servizio idrico integrato disciplinato dalla normativa generale: si tratta di una disciplina speciale che impone un prelievo finalizzato a finanziare le attività di depurazione, manutenzione e risanamento del sistema lagunare, connesso a un contesto territoriale peculiare e non sovrapponibile alla fattispecie esaminata dalla sentenza costituzionale n. 335/2008 e dai precedenti invocati. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché, sotto la rubrica della violazione di legge, mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e del merito, preclusa in sede di legittimità. Ha dichiarato inammissibile anche il quarto motivo, osservando che la valutazione sulla compensazione delle spese ex art. 92 c.p.c. rientra nel prudente apprezzamento del giudice di merito e che, nel caso concreto, la questione non poteva dirsi nuova. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 4-bis, L. 206/1995

    canoni per le autorizzazioni degli scarichi civili ... siano direttamente versati al Comune di Venezia ... per i fini di cui al presente articolo

    La norma speciale impone un canone destinato a finanziare la depurazione delle acque e gli interventi connessi nel peculiare contesto lagunare; il prelievo non è stato equiparato al canone generale del servizio idrico integrato.

  • L. 206/1995

    È qualificata come lex specialis per il territorio della Laguna di Venezia, insuscettibile di essere assimilata alla disciplina generale del canone di depurazione.

  • art. 91, comma 3, D.Lgs. 165/2006

    resta fermo quanto disposto dalla legislazione vigente relativamente alla tutela di Venezia

    La Corte lo richiama a conferma della specialità del regime normativo relativo alla tutela di Venezia.

  • L. 36/1994

    La disciplina generale del canone idrico/depurativo non si applica al caso veneziano, che segue una regolazione speciale.

  • art. 2697 c.c.

    Il motivo è stato ritenuto inammissibile perché, pur formalmente prospettato come violazione dell’onere della prova, mirava in realtà a contestare l’apprezzamento delle prove compiuto dai giudici di merito.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese per novità della questione è rimessa alla valutazione del giudice di merito; in cassazione è censurabile solo nei limiti del vizio di legge, non per mera divergenza valutativa.

  • art. 10, D.L. 16/1990

    Richiamato dal giudice di merito per affermare che, nel contesto considerato, l’utente era comunque tenuto al previo trattamento individuale delle acque reflue.

  • art. 5, direttiva 91/271/CEE

    La ricorrente lo invocava per sostenere che, in difetto di completamento degli interventi, il Comune non avrebbe potuto esigere i canoni; la Corte ha escluso la decisività del richiamo nel quadro della disciplina speciale.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato solo ai fini della prospettata questione di legittimità costituzionale, ritenuta manifestamente infondata.

  • art. 32 Cost.

    Richiamato solo ai fini della prospettata questione di legittimità costituzionale, ritenuta manifestamente infondata.

Massime di principio

  • Quando una normativa speciale disciplina in modo autonomo un prelievo destinato a finanziare interventi pubblici in un contesto territoriale peculiare, non è consentita una automatica assimilazione alla disciplina generale di settore né l’estensione meccanica di pronunce costituzionali rese su fattispecie diverse.
  • La qualificazione del prelievo come corrispettivo o come forma di compartecipazione alle spese pubbliche dipende dalla funzione che la legge gli attribuisce e dal contesto regolatorio complessivo, non dalla mera connessione con un servizio materiale reso all’utenza.
  • In cassazione non è ammissibile censurare sotto la veste della violazione di legge una critica che, in sostanza, mira a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti già apprezzati dai giudici di merito.
  • La doglianza sulla ripartizione delle spese di lite è inammissibile quando pretende di sostituire al prudente apprezzamento del giudice di merito una diversa valutazione della novità della questione o delle ragioni di compensazione.
  • La questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata quando la norma censurata opera in un ambito speciale e non omogeneo rispetto al parametro di confronto richiamato dalla parte.
  • In presenza di una disciplina speciale, la prova dell’adempimento o dell’attivazione del servizio può essere valutata alla luce dell’intero sistema organizzativo e documentale del contesto considerato, senza che singoli elementi astrattamente contestati siano di per sé decisivi.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della provaGiudicato

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