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Sentenza

Sentenza n. 2486/2026 - Milano, Sezione 1

in punto Ricorso per l'esatta ottemperanza della sentenza n. 376/2023 del Tribunale di Busto Arsizio - Sezione Lavoro – carta docente;

Giustizia amministrativa202600562

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio – Sezione Lavoro n. 376/2023, relativa all'attribuzione della carta docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del giudice ordinario che aveva riconosciuto il suo diritto alla carta docente, per euro 500,00 relativamente a ciascuno degli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, oltre interessi e rivalutazione, nonché alle spese di lite. La sentenza era passata in giudicato per mancata impugnazione, come attestato dalla cancelleria, ed era stata notificata al Ministero il 6 marzo 2024. L'Amministrazione non aveva eseguito il titolo e risultava inutilmente decorso anche il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. La ricorrente ha quindi chiesto la condanna del Ministero all'esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento e la rifusione delle spese di giudizio. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il titolo giudiziale del giudice del lavoro era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato al Ministero e non era stato eseguito, nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari comportanti pagamenti a carico delle amministrazioni statali. Ha ordinato al Ministero di dare piena e completa esecuzione alla sentenza, riconoscendo alla ricorrente il beneficio della carta elettronica del docente secondo quanto stabilito dal giudice del lavoro, entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. Per l'eventualità di ulteriore inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, assegnandogli 60 giorni dalla richiesta dell'interessata. Il commissario potrà ricorrere, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione, ai capitoli di bilancio specificamente destinati e al pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato liquidato alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di euro 800,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali non eseguiti dall'amministrazione.

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale della decisione resa nel giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente la proposizione dell'azione esecutiva e, nel caso concreto, del giudizio di ottemperanza.

  • art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    Consente, per l'esecuzione del pagamento, il ricorso ai capitoli di bilancio specificamente destinati e all'istituto del pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione debitrice.

Massime di principio

  • Quando un'amministrazione non esegue un titolo giudiziale passato in giudicato e ad essa notificato, il giudice amministrativo, adito in ottemperanza, può ordinare l'esecuzione entro un termine determinato e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.
  • Per i provvedimenti giudiziari che impongono alle amministrazioni statali il pagamento di somme di denaro, il giudizio esecutivo può essere promosso dopo il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
  • Nel giudizio di ottemperanza relativo a un obbligo pecuniario dell'amministrazione, l'eventuale incapienza dei fondi ordinari non impedisce l'esecuzione: il commissario ad acta può ricorrere ai capitoli di bilancio specificamente destinati e al pagamento in conto sospeso secondo l'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
  • Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'amministrazione debitrice, non deve essere liquidato alcun compenso per l'attività commissariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

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