Cassazione Civile, Sentenza n. 556/2020 del 15/01/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (Comune)
La controversia
Due comproprietari, ciascuno titolare del 50% di un terreno, hanno impugnato gli avvisi di accertamento ICI relativi agli anni dal 2002 al 2006, emessi per recuperare differenze d’imposta. Il Comune aveva valorizzato il terreno anche in relazione al prezzo di vendita, pari a 3.950.000 euro, indicato nell’atto del 4 dicembre 2006. In primo grado la Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso; in appello la Commissione tributaria regionale delle Marche, con sentenza n. 374/2014 depositata il 18 novembre 2014, ha accolto l’appello del Comune, fatta salva la prescrizione dell’annualità 2002. La CTR ha ritenuto che l’area fosse stata dichiarata dagli stessi contribuenti come edificabile e che, cessati i vincoli del piano regolatore, fosse corretta la determinazione del valore venale sulla base del prezzo risultante dalla libera contrattazione, anche perché sostanzialmente conforme a una perizia del 2002. Ha inoltre escluso l’agevolazione prevista per i terreni agricoli, per mancanza dei relativi requisiti. In Cassazione i contribuenti hanno proposto cinque motivi: 1) violazione dell’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 504/1992 e degli artt. 59 e 52 del D.Lgs. 446/1997, sostenendo che il Comune, dopo avere determinato il valore venale delle aree edificabili, non potesse discostarsene applicando retroattivamente il prezzo di vendita; 2) violazione degli artt. 1 e 5 dello Statuto del contribuente e degli artt. 53 e 23 Cost., assumendo che fosse necessario un previo avviso della rivalutazione del terreno ai sensi dell’art. 7 della L. 448/2001; 3) e 4) violazione dell’art. 9 del D.Lgs. 504/1992 e dell’art. 1, comma 1, della L. 99/2004, deducendo di avere provato la qualità di imprenditore agricolo, la prevalenza del reddito agricolo e l’estensione del beneficio anche alla comproprietaria; 5) richiesta di rinvio pregiudiziale alla CGUE sulla compatibilità della disciplina nazionale con regolamenti UE relativi al sostegno dell’agricoltura. Nel corso del giudizio di legittimità è stato comunicato il decesso di entrambi i ricorrenti.
La decisione
La Corte ha preliminarmente chiarito che, nel giudizio di legittimità, la morte o la sopravvenuta perdita di capacità della parte non determina l’interruzione del processo. Ha rigettato il primo motivo: quando il prezzo del terreno è già direttamente ricavabile dalla sua vendita, tale prezzo può rappresentare il valore venale in comune commercio; nel caso concreto la CTR aveva inoltre rilevato la corrispondenza sostanziale tra il prezzo del 2006 e la perizia del 2002. Ha rigettato il secondo motivo, perché non si trattava di una rivalutazione ai fini delle imposte sui redditi, ma dell’applicazione dei criteri ICI al valore risultante dalla vendita e dalla perizia, valori conosciuti dai contribuenti. Ha rigettato congiuntamente il terzo e il quarto motivo: la CTR aveva accertato in fatto la mancanza dei requisiti per l’agevolazione, e i contribuenti non avevano provato la conduzione diretta del fondo né l’assoggettamento agli obblighi assicurativi per invalidità, malattia e vecchiaia; la documentazione prodotta riguardava invece lavoratori stagionali. La Corte ha ribadito che l’iscrizione negli appositi elenchi, l’assoggettamento agli obblighi assicurativi, il possesso e la conduzione diretta del fondo e la prevalenza dell’attività agricola sono requisiti rilevanti, e che la conduzione diretta deve essere provata autonomamente. Ha giudicato inconferente, non pertinente e generico il motivo di rinvio pregiudiziale alla CGUE, osservando che la disciplina richiamata non riguardava l’accesso a contributi agricoli, ma la prova dell’effettivo esercizio dell’attività agricola e dei presupposti dell’agevolazione fiscale. Il ricorso è stato integralmente rigettato; i ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 7.000 euro, oltre rimborso forfetario e accessori di legge. La Corte ha dato atto dei presupposti per l’eventuale versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 5, comma 5, D.Lgs. 504/1992
In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), ai fini della determinazione del valore imponibile è necessario che la misura del valore venale in comune commercio sia ricavata in base ai parametri vincolanti e tassativi di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5, solo laddove si debba pervenire al calcolo del valore venale in comune commercio in mancanza di un valore direttamente riferibile al terreno oggetto di stima, mentre, ove il valore del terreno, e quindi il suo prezzo, sia già assegnato, perchè posto in vendita, il valore fissato, considerato congruo o rettificato con avviso di accertamento divenuto definitivo, ne rappresenta il valore venale in comune commercio
I parametri legali per stimare il valore venale sono necessari quando manca un valore direttamente riferibile al terreno; se invece il terreno è stato venduto e il suo prezzo è noto, questo può costituire il valore venale in comune commercio.
Secondo i contribuenti una volta che il Comune ha stabilito il valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili (ai sensi del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59 lett. g)) non potrebbe più mutarlo e esercitare la pretesa imponibile su valori diversi; invece il Comune ha applicato retroattivamente il valore risultante da un atto di vendita. Il motivo è infondato.
La sentenza non accoglie la tesi che il valore comunale precluda l’utilizzo del prezzo effettivo di vendita: il prezzo direttamente riferibile al terreno può essere assunto quale valore venale ai fini ICI.
Si deve qui ricordare che, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 2 e 9, e del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 58, non si considerano edificabili – ai fini previsti dalla normativa in esame – quei terreni che, ancorchè inseriti in PRG come edificabili, sono posseduti e condotti dai soggetti di cui al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 58, che prevede che si considerano imprenditori agricoli a titolo principale e coltivatori diretti le persone iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dalla L. n. 9 del 1963, art. 11, e soggette al corrispondente obbligo di assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia. I requisiti necessari per avere accesso al regime agevolato sono quindi: a) iscrizione agli appositi elenchi; b) assoggettamento agli obblighi assicurativi per invalidità, malattia e vecchiaia; c) possesso e conduzione diretta di terreni agricoli e/o aree edificabili; d) carattere principale di tali attività rispetto ad altre fonti di reddito.
L’esclusione dell’edificabilità ai fini ICI e il conseguente regime agevolato richiedono il possesso e la conduzione del terreno da parte di soggetti qualificati e la sussistenza dei requisiti indicati dalla disciplina, compresi iscrizione negli elenchi, obblighi assicurativi, conduzione diretta e carattere principale dell’attività.
La giurisprudenza di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, ha fissato taluni principi interpretativi e in particolare: la prova della sussistenza dei presupposti richiesti dalla norma è a carico del contribuente che chiede di avvalersi della agevolazione (cfr. ex plurimis Cass. n. 9143/2010); l’iscrizione di cui al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 58, in quanto attestante una qualità della persona è idonea a provare la sussistenza del requisito dell’assoggettamento agli obblighi assicurativi; deve ritenersi che chi viene iscritto in quell’elenco svolge normalmente a titolo principale quell’attività (di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo) legata all’agricoltura, mentre il requisito relativo alla conduzione diretta dei terreni va provato in via autonoma, potendo ben accadere che un soggetto iscritto nel detto elenco poi non conduca direttamente il fondo per il quale chiede l’agevolazione, la quale, pertanto, non compete; è legittimo il regolamento comunale che pone un quota minima di reddito che si deve ricavare dal fondo
L’onere di provare i requisiti dell’agevolazione grava sul contribuente. L’iscrizione negli elenchi è idonea a dimostrare la qualità soggettiva e l’assoggettamento agli obblighi assicurativi, ma non prova da sola la conduzione diretta del terreno, che va dimostrata autonomamente; è inoltre legittima la previsione regolamentare di una quota minima di reddito ricavata dal fondo.
La iscrizione negli elenchi di cui alla L. n. 9 del 1963, richiamata dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59,8 (elenchi INPS ex SCAU), non viene qui in rilievo quale presupposto per fruire di un contributo, ma è considerato elemento idoneo a provare, unitamente ad altri elementi, che nel terreno di cui si discute il soggetto svolge effettivamente a titolo principale l’attività agricola e quindi può fruire dello specifico trattamento fiscale previsto dalla norma.
L’iscrizione negli elenchi agricoli è considerata, insieme agli altri elementi richiesti, prova dell’effettivo e principale svolgimento dell’attività agricola ai fini del trattamento fiscale; non è qui trattata come requisito per ottenere un contributo.
art. 1, comma 1, L. 99/2004
I motivi, da esaminare congiuntamente stante la stretta connessione, sono infondati.
La Corte rigetta le censure fondate anche su questa disposizione, ritenendo non provati i requisiti fattuali necessari per l’agevolazione fiscale richiesta.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
In conseguenza del rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Ai fini ICI, quando manca un valore direttamente riferibile al terreno, il valore venale delle aree edificabili si determina secondo i parametri previsti dall’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 504/1992; se il terreno è stato venduto e il prezzo è noto, il prezzo può costituirne il valore venale in comune commercio.
- Il contribuente che invoca l’agevolazione ICI per terreni agricoli deve provare i presupposti richiesti dalla legge. L’iscrizione negli appositi elenchi è idonea a dimostrare la qualità soggettiva e l’assoggettamento agli obblighi assicurativi, ma la conduzione diretta del fondo deve essere provata autonomamente.
- Per l’agevolazione ICI relativa ai terreni agricoli, i requisiti rilevanti comprendono l’iscrizione negli elenchi previsti, l’assoggettamento agli obblighi assicurativi, il possesso e la conduzione diretta del fondo e il carattere principale dell’attività agricola rispetto alle altre fonti di reddito; è legittimo che il regolamento comunale stabilisca una quota minima di reddito da ricavare dal fondo.
- Nel giudizio di legittimità, la morte o la sopravvenuta perdita di capacità della parte non produce l’interruzione del processo, che è dominato dall’impulso d’ufficio.
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