Cassazione Civile, Ordinanza n. 11107/2025 del 28/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
Una società aveva proposto ricorso per revocazione, ai sensi degli artt. 391-bis e 395 n. 4 c.p.c., contro un'ordinanza della Corte di cassazione che aveva accolto il ricorso delle controparti contro una sentenza della commissione tributaria regionale, confermativa dell'accoglimento del ricorso originario della società contro un avviso di accertamento per omesso versamento TOSAP emesso dalla concessionaria per conto di un comune. Nel corso del giudizio di legittimità la ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia agli atti e all'azione relativamente al ricorso per cassazione. Le controparti, pur costituite, non hanno aderito alla rinuncia e hanno chiesto la condanna alle spese con distrazione in favore del difensore antistatario.
La decisione
La Corte ha ritenuto regolare la rinuncia al ricorso e ha dichiarato estinto il giudizio ex art. 391 c.p.c. Ha però condannato la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore delle controricorrenti, con distrazione al difensore dichiaratosi anticipatario. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, poiché tale previsione opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non è estensibile analogicamente alla rinuncia.
Norme richiamate
Norma posta a fondamento del ricorso per revocazione dell'ordinanza di cassazione.
Invocato quale motivo di revocazione dell'ordinanza impugnata.
Richiamato in contrapposizione alla rinuncia al ricorso per cassazione, che non ha carattere accettizio come la rinuncia all'azione/processo disciplinata da questa norma.
La rinuncia regolare al ricorso determina l'estinzione del giudizio di cassazione.
Non opera, in caso di rinuncia non accettata dalle altre parti, l'esclusione della condanna alle spese introdotta dalla modifica del 2006.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
La previsione sul raddoppio/contributo unificato aggiuntivo si applica solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, non alla rinuncia; non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione produce effetti processuali estintivi anche senza accettazione della controparte, perché non ha natura di atto accettizio.
- Se alla rinuncia al ricorso per cassazione non segue l'accettazione delle altre parti, il giudizio si estingue ma il rinunciante può essere comunque condannato alle spese di lite.
- La disciplina della rinuncia al ricorso per cassazione è distinta da quella della rinuncia disciplinata dall'art. 306 c.p.c., che presuppone l'accettazione della parte costituita per produrre taluni effetti.
- Le disposizioni che prevedono conseguenze sanzionatorie o eccezionali, come l'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, non sono applicabili oltre i casi espressamente previsti e non possono essere estese in via analogica alla rinuncia all'impugnazione.
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